Danno all’immagine da patteggiamento e responsabilità del consigliere regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 117 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., anche dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. recata dalla riforma Cartabia, resta equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell’esercizio dell’azione per danno all’immagine. L’eccezione del secondo periodo riguarda solo le equiparazioni stabilite da disposizioni di leggi diverse da quelle penali, non l’equiparazione giurisprudenziale confermata dal terzo periodo. Il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 all’art. 7 legge n. 97/2001 ha natura ricettizia e circoscrive i soli presupposti del reato tipico e della condanna irrevocabile, non la qualifica soggettiva dell’agente. La responsabilità amministrativo-contabile ha natura risarcitoria e non sanzionatoria, con esclusione della violazione del ne bis in idem.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un consigliere regionale, già amministratore e tesoriere del proprio gruppo consiliare, chiedendo la condanna al pagamento di euro 250.000,00 a titolo di danno all’immagine in favore della Regione autonoma della Sardegna. Il presupposto era una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, che aveva applicato la pena di due anni di reclusione per peculato continuato ex art. 81 cpv. e 314 cod. pen., con sospensione condizionale e integrale riparazione prima del giudizio.
Il convenuto ha eccepito l’improponibilità e/o nullità della domanda per difetto dei presupposti dell’azione: assenza di una sentenza irrevocabile di condanna, stante la natura della pronuncia di patteggiamento dopo la riforma Cartabia, e carenza della qualifica di pubblico dipendente. Ha dedotto inoltre la violazione del ne bis in idem e, in subordine, l’insussistenza e l’eccessiva quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo la Sezione richiama il testo dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. e ne legge il secondo periodo come riferito alle sole equiparazioni poste da disposizioni di leggi diverse da quelle penali. Poiché le norme sul danno all’immagine non contengono alcuna equiparazione espressa, esse non soggiacciono all’inefficacia ivi prevista. L’equiparazione della sentenza di patteggiamento a pronuncia di condanna discende dal terzo periodo della stessa disposizione e resta confermata dall’orientamento prevalente. La novella preclude semmai l’estensione degli effetti dell’art. 651 cod. proc. pen., non la perseguibilità del danno all’immagine. L’eccezione è respinta.
Sul secondo profilo la Corte ricostruisce l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e il rinvio all’art. 7 legge n. 97/2001 come ricettizio e quindi fisso. Il richiamo copre la sola dizione “nei soli casi e nei modi”, cioè i due presupposti del reato tipico contro la pubblica amministrazione e della condanna irrevocabile. Nessun elemento testuale o sistematico consente di aggiungere un terzo limite legato alla qualificazione del soggetto agente. Il canone generale della responsabilità amministrativo-contabile comprende ogni soggetto legato all’amministrazione da un rapporto di servizio, anche temporaneo. La tesi opposta produrrebbe violazioni dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. L’eccezione è respinta.
Sul ne bis in idem la Sezione ribadisce la natura risarcitoria e non sanzionatoria del giudizio contabile, richiamando i criteri della sentenza Rigolio c. Italia del 13 maggio 2014 e la successiva pronuncia del 09.03.2023, la giurisprudenza EDU e UE e la Corte cost. n. 61/2020. Le somme oggetto di condanna hanno funzione riparatoria del pregiudizio finanziario dell’ente, non afflittiva. Nessuna violazione è configurabile.
Nel merito la Corte accerta la sussistenza del danno all’immagine quale danno-conseguenza, valutato tramite gli indicatori di lesività: gravità oggettiva del fatto, modalità e reiterazione della condotta, clamor fori e ruolo pubblico ricoperto. Esclusa l’applicazione della presunzione del comma 1-sexies dell’art. 1 legge n. 20/1994 per anteriorità dei fatti, la quantificazione avviene in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. Valorizzati il ruolo di non particolare esposizione del convenuto, l’impatto mediatico non dirompente e il lungo tempo trascorso, la Corte condanna al pagamento di euro 50.000,00, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali e spese.
Nota della Redazione
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