Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e superamento della formula esecutiva (TAR Puglia n. 1076 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia), per avviare la procedura esecutiva di un titolo giudiziario non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, eliminata dal nuovo art. 475 cod. proc. civ.; è sufficiente che il titolo sia rilasciato in copia attestata conforme all’originale. Ne consegue l’abrogazione dell’art. 115, commi 1 e 3, cod. proc. amm. e la modifica della relativa rubrica, con la conseguente ammissibilità del ricorso di ottemperanza in assenza della formula esecutiva.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato distrattario, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, n. 2/2023, pubblicata il 3 gennaio 2023 e integrata con provvedimento di correzione di errore materiale del 1 maggio 2023. Con quella pronuncia il Comune di Vernole era stato condannato al pagamento, in favore di una società, delle spese processuali liquidate per spese e compenso di avvocato, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente chiede l’ordine di pagamento delle somme e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora per ogni mese di ritardo. Il Comune non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 4 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica l’esperibilità del rimedio. La pretesa esecutiva è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato. Il passaggio in giudicato risulta da attestazione della cancelleria del tribunale civile.
Il Tribunale accerta la regolarità del rito: il ricorso è stato notificato e depositato nei termini, con osservanza del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm..
La questione centrale riguarda l’assenza della formula esecutiva in calce alla sentenza di condanna. Il Collegio la ritiene non ostativa. Dopo la riforma Cartabia, per avviare la procedura esecutiva di un titolo giudiziario non è più necessaria l’apposizione della formula (“comandiamo”), eliminata dal nuovo art. 475 cod. proc. civ.; basta che il titolo sia rilasciato in copia attestata conforme all’originale. Da ciò deriva l’abrogazione dell’art. 115, commi 1 e 3, cod. proc. amm. e la modifica della rubrica. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, la sentenza del giudice ordinario, notificata al Comune unitamente al provvedimento di correzione, ha acquistato autorità di giudicato il 7 giugno 2023. Ricorrono quindi i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva verso la P.A. debitrice di somme non può iniziarsi prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Non essendo intervenuto l’adempimento, il ricorso va accolto e il Comune è ordinato a pagare entro trenta giorni.
È invece respinta la domanda di penalità di mora: la richiesta è manifestamente iniqua e, così formulata, non conforme all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nel testo vigente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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