Lucro cessante da risoluzione dell’appalto: il 10% del residuo come criterio equitativo (Cass. civ. n. 24851/2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di risoluzione dell’appalto per inadempimento della stazione appaltante, il danno da lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione dei lavori può essere legittimamente liquidato riconoscendo una percentuale di utile pari al dieci per cento del residuo corrispettivo. Tale percentuale costituisce un parametro previsto dalla legge e diretto a compensare l’appaltatore per l’ipotesi di scioglimento del contratto non a lui riconducibile, secondo un criterio tradizionalmente adottato dalle norme che hanno disciplinato nel tempo la materia. Il parametro del dieci per cento non è fisso e inderogabile, ma costituisce un riferimento equitativo per la quantificazione del lucro cessante, potendo essere disatteso ove l’appaltatore dimostri una perdita maggiore o la stazione appaltante una minore. In tema di ripetizione dell’anticipazione versata dalla pubblica amministrazione, la buona fede all’atto della ricezione si presume, con la conseguenza che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di restituzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, adita con appello principale e con impugnazione incidentale dal consorzio committente, ha rigettato entrambi i gravami. Quanto all’appello incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il consorzio lamentava il rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito dell’appaltatore e l’arbitraria liquidazione del lucro cessante nella misura del dieci per cento. Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alla domanda di restituzione dell’anticipazione versata all’appaltatore, osservando che la ripetizione rientrava tra gli effetti restitutori della risoluzione del contratto e che gli interessi legali dovevano decorrere dalla domanda del consorzio, non potendosi ritenere l’appaltatore in malafede al momento della ricezione dell’anticipo.

Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Hanno resistito il fallimento della società appaltatrice, una società conferitaria e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di relata di notifica nel messaggio p.e.c., dichiarandola infondata. Ha richiamato il principio secondo cui le ipotesi di nullità della notificazione a mezzo p.e.c. vanno lette in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c., con la conseguenza che, ove la notifica, dotata dei requisiti formali indispensabili, abbia raggiunto lo scopo, la nullità non può essere pronunciata. Nel caso di specie il messaggio conteneva il ricorso e la procura e proveniva dall’indirizzo p.e.c. del difensore che aveva assistito il consorzio in appello, elementi che avevano reso edotti i destinatari dell’impugnazione, senza alcuna prospettata lesione del diritto di difesa.

Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, per non aver adeguatamente censurato la ratio decidendi e per genericità. La Corte di merito aveva ricollegato l’evento lesivo alla sospensione dei lavori disposta per la variante, resasi necessaria per rimediare alle carenze progettuali del committente, e tale snodo logico non è stato aggredito dal consorzio. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo. L’appalto era stato risolto per inadempimento della stazione appaltante. La Corte ha richiamato il complesso delle norme che nel corso del tempo hanno previsto un criterio forfettario di compensazione del lucro cessante, dall’art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, all’art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, all’art. 132, quinto comma, d.lgs. n. 163/2006, fino all’art. 176, quarto comma, d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 123 d.lgs. n. 36/2023. Ha ritenuto meritevole di adesione la decisione della Corte di merito, secondo cui il danno da lucro cessante può essere liquidato riconoscendo una percentuale di utile pari al dieci per cento del residuo corrispettivo, costituendo tale percentuale un parametro legale diretto a compensare l’appaltatore per lo scioglimento del contratto non a lui riconducibile.

La Corte ha preso posizione sul contrario orientamento della giurisprudenza amministrativa, che esclude l’assunzione del parametro del dieci per cento come criterio di liquidazione della perdita dell’utile d’impresa, ritenendolo non condivisibile: l’applicazione della percentuale sugli utili persi è diretta a tutelare l’appaltatore e a tenerlo indenne proprio perché lo scioglimento non è dipeso da lui, evenienza che giustifica l’adozione di un metro minimale di risarcimento, non fisso e inderogabile, ma costituente riferimento equitativo, disattendibile ove l’appaltatore dimostri una perdita maggiore o la stazione appaltante una minore. Ha infine dichiarato infondato il terzo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi sulla restituzione dell’anticipazione: la buona fede all’atto della ricezione si presume, e il credito doveva essere restituito con interessi legali dalla data della domanda. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

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Nota della Redazione

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