Partecipate e parere Corte dei conti su società consortile PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 18 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità ex art. 5, comma 3, TUSP si estende alle operazioni di costituzione di società consortili strumentali a partenariati estesi finanziati nel quadro del PNRR, allorché vi partecipino più enti pubblici distribuiti su diverse regioni, in ragione dell’esigenza di unitarietà valutativa. La Corte dei conti verifica l’analitica motivazione dell’atto deliberativo in ordine a necessità della società, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, convenienza economica e compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il parere negativo non impedisce l’operazione societaria, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità sul sito istituzionale. La valutazione di convenienza economica non si esaurisce nella redditività dell’investimento, ma investe la funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi e il corretto impiego delle risorse pubbliche.

Il Fatto

L’Università degli studi di Roma Tor Vergata ha trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione con cui ha approvato l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso “SPACE IT UP”. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un avviso ministeriale attuativo di una misura del PNRR e si articola nella forma dell’HUB e degli Spoke.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dall’Agenzia Spaziale Italiana, con un contributo di 80 milioni e un cofinanziamento dei partner. I soggetti proponenti si sono impegnati a costituire il soggetto gestore in forma consortile, con la partecipazione di università, enti di ricerca e operatori privati del settore spaziale. L’Ateneo ha quindi richiesto il parere di conformità ai sensi dell’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

La prima questione riguarda la competenza. In deroga all’ordinario riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP, la Corte ritiene di poter conoscere dell’atto proveniente da un’università applicando il principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Rilevano la genesi dell’operazione in un avviso ministeriale attuativo del PNRR e la presenza di soci pubblici collocati in diverse regioni, che rende necessaria una valutazione accentrata. Il fatto che l’area tematica “Attività spaziali” sia finanziata con risorse proprie dell’ASI non esclude l’applicazione del medesimo quadro regolamentare e procedurale previsto per le altre linee di intervento.

Nel merito, la Corte verifica il rispetto dell’art. 7 TUSP. La partecipazione risulta autorizzata da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione, organo competente per i soggetti universitari. L’atto contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo richiesti dall’art. 2463 cod. civ., applicabile alle consortili per effetto del richiamo dell’art. 2615-ter cod. civ., ed è integrato dallo statuto e dal patto parasociale. La Corte dà atto che la durata sociale eccede l’orizzonte del progetto, ma la delibera limita la partecipazione al tempo necessario alla realizzazione del programma, con valutazione da effettuare al termine in ordine al recesso.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la società rientra nei tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. L’atto richiama l’art. 4-bis TUSP, che considera perseguibili le attività di ricerca svolte per gli interventi del PNRR, e le attività della società sono ricondotte alla produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a), TUSP. La scelta del modello societario è suffragata dall’espressa previsione dell’avviso ministeriale.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva già delineata nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Il Business Plan allegato contiene proiezioni di ricavi, costi e flussi di cassa per cinque anni e garantisce l’equilibrio economico senza ulteriori apporti dei soci. L’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non è ritenuta pregiudizievole, data la semplicità dello schema e la definitezza dei flussi. Sotto il profilo soggettivo, l’esiguità della quota sottoscritta e la copertura in un apposito fondo di bilancio integrano il requisito.

La Corte esamina poi la convenienza economica e i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Rileva che la motivazione dell’atto non affronta espressamente tale profilo, ma la documentazione del socio proponente dimostra l’idoneità della forma consortile quanto a gestione, struttura organizzativa e controllo dei vincoli di spesa. Poiché l’avviso stesso prospettava la costituzione di un autonomo soggetto consortile, non si pone un raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. Sulla disciplina degli aiuti di Stato l’atto non fornisce indicazioni, ma la Corte prende atto della precisazione del proponente circa la prevalente attività di ricerca istituzionale. Non ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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