Divieto di balneazione per rotavirus e poteri ordinanza del Sindaco (TAR Liguria n. 256 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco che, su proposta dell’Azienda sanitaria locale, interdice l’accesso a un’area di balneazione e la balneazione per il rischio di diffusione di un agente virale esercita i poteri tipici previsti dagli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 116/2008, non il potere extra ordinem dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000. Trattandosi di misura tipica e non contingibile e urgente, non è necessario apporre un termine finale di efficacia: anzi, la fissazione “al buio” di una scadenza contrasterebbe con la finalità di tutela della salute. L’azione amministrativa in materia di salute pubblica è informata al principio di precauzione, che consente misure cautelative anche in presenza di un rischio solo potenziale, prima della piena dimostrazione scientifica del pericolo. La verifica successiva dei campioni, positiva al rotavirus, conferma ex post la congruità del divieto. Resta fermo il diritto dell’operatore alla riduzione del canone e all’eventuale risarcimento del danno, ove ne provi i presupposti.

Il Fatto

La società ricorrente è concessionaria demaniale di una spiaggia libera attrezzata nel Comune di Lerici. Nel settembre 2023 il Sindaco ha emanato un’ordinanza con cui ha vietato l’accesso all’area “San Terenzo”, comprese le strutture e le attività commerciali ivi operanti, e la balneazione nel tratto di mare antistante, richiamando il d.lgs. n. 116/2008, il D.M. 30 marzo 2010 e il decreto regionale di classificazione delle acque.

La società ha impugnato l’atto deducendo tre motivi: l’assenza di un termine finale di durata, la carenza di istruttoria e il difetto dei presupposti del potere extra ordinem, la violazione del principio di proporzionalità per la chiusura totale dell’area. Nelle more del giudizio il provvedimento è stato revocato, ma la ricorrente ha mantenuto l’interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto estromesso le Amministrazioni statali, rilevando che l’ordinanza non è stata emanata dal Sindaco nella veste di ufficiale del Governo e che Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità non hanno partecipato al procedimento.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la disciplina del d.lgs. n. 116/2008: l’art. 3 riserva allo Stato il coordinamento, l’art. 4 attribuisce alle Regioni monitoraggio e azioni per rimuovere le cause di inquinamento, l’art. 5 assegna ai Comuni la delimitazione delle acque vietate, anche in corso di stagione in caso di sopravvenienze, e l’art. 10 prevede misure di gestione tempestive, incluso il divieto temporaneo di balneazione, in circostanze eccezionali. Da ciò il Tribunale ha tratto la qualificazione dell’atto come espressione di poteri tipici, e non del potere contingibile e urgente, con conseguente superamento del primo motivo.

Il Collegio ha inoltre osservato che l’assenza di un termine finale non è di per sé indice di illegittimità, richiamando un orientamento consolidato (Cons. St., sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875; Cons. St., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 luglio 2023, n. 4403). Le analisi virologiche, per la loro complessità, non erano esigibili dal Comune.

Quanto agli altri motivi, il Tribunale ha applicato il principio di precauzione, codificato nelle disposizioni che ancorano l’interdizione alle situazioni che “potrebbero verosimilmente” incidere sulla salute dei bagnanti (Cons. St., sez. V, 2 maggio 2023, n. 4459). L’irrilevanza dei valori Arpal entro soglia si spiega con l’oggetto del monitoraggio ordinario, limitato a escherichia coli ed enterococchi, e non esteso ai virus. Il divieto ha trovato conferma ex post nelle relazioni dell’Istituto superiore di sanità.

Infine, sull’eventuale degrado fognario, il Collegio ha escluso che la legittimità dell’atto dipenda dalla causa della contaminazione, riconoscendo alla concessionaria la riduzione del canone ex art. 1464 cod. civ. e la possibilità di agire ex art. 2043 cod. civ. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1464 c.c.

Tutte le 14 sentenze sull'art. 1464 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *