Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 288 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione, ordinando l’esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro. Il commissario ad acta può essere nominato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza diritto a compenso, e può ricorrere al pagamento in conto sospeso ove i capitoli di bilancio siano insufficienti. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione prevalentemente sollecitatoria e non immediatamente punitiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero a pagargli la somma di € 1.317,72 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e le spese di lite.
La sentenza, pubblicata il 27 dicembre 2023, è stata notificata al Ministero il 4 gennaio 2024, senza alcuna condotta adempitiva. Il ricorrente deduce il passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria, e il decorso del termine di centoventi giorni. Chiede quindi l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti. È ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la notifica è del 4 gennaio 2024, il ricorso del 17 settembre 2024.
Il Tribunale ricorda che, per la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Non è contestato l’inadempimento del Ministero, salvo che per le spese di lite: l’avvenuto pagamento, dichiarato nella relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e non specificamente contestato, vale come adempimento.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta nominato nel Direttore generale per il personale scolastico, o in un dirigente delegato, con possibilità di utilizzo del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che il ritardo giustifichi la misura, ma con finalità principalmente sollecitatorie. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva: occorre bilanciare funzione sanzionatoria e incentivo all’adempimento spontaneo, creando certezza sul costo dell’inerzia. Solo se il termine perentorio di novanta giorni sarà superato, il Ministero dovrà versare una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza; il commissario ne effettuerà il calcolo d’ufficio e il pagamento contestualmente al debito principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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