Carta docente ai supplenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 301 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente supplente al beneficio della carta docente costituisce titolo azionabile con il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando sia documentato il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua notificazione all’Amministrazione debitrice. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 342/2024 ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, al beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il giudice civile ha recepito l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 12.02.2025, e la notificazione del titolo all’Amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già in data 9.12.2024.
Su questo secondo profilo il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il titolo azionato rientra poi tra quelli che possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., norma dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è quindi fondato: la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire.
Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In conformità alla richiesta della parte, nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso; questi dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.