Pratiche commerciali scorrette e sindacato pieno del giudice amministrativo sulle sanzioni antitrust (Cons. Stato n. 3297 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette, il giudice amministrativo esercita un sindacato pieno e penetrante, che investe i fatti e il processo valutativo dell’Autorità e può estendersi all’analisi tecnica sottostante, senza che ciò consenta di sostituirsi all’amministrazione titolare del potere. Superata la distinzione tra sindacato forte e debole, il controllo si arresta solo ove il potere risulti correttamente esercitato. La valutazione negativa degli impegni presentati dal professionista rientra nel margine di discrezionalità dell’Autorità e non è sindacabile nel merito, salvo i limiti dell’illogicità e dell’irragionevolezza. La quantificazione della sanzione è congrua quando si fonda su diffusione della condotta, pregiudizio economico, recidiva e notorietà del professionista.

Il Fatto

L’AGCM, su segnalazione di un concorrente e di alcuni consumatori, avviava un procedimento nei confronti di una società di telefonia mobile per asserite violazioni del Codice del consumo. Le contestazioni riguardavano due condotte: l’invio di messaggi promozionali di recupero clientela (c.d. winback) con informazioni incomplete su costi e vincoli, e la pre-attivazione di servizi accessori a pagamento in assenza di consenso espresso del consumatore, con successiva estensione della contestazione anche all’art. 65 d.lgs. n. 206/2005.

Con provvedimento del 12 novembre 2019 l’Autorità irrogava due sanzioni per complessivi 4.300.000 euro. Il TAR Lazio respingeva il ricorso della società. Proponeva quindi appello chiedendo la riforma della sentenza, deducendo il carattere solo estrinseco del sindacato del primo giudice, il difetto di prova sulle due condotte, l’illegittimo rigetto degli impegni e la sproporzione delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la nozione di pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 206/2005 e della direttiva 2005/29/CE, distinguendo pratiche ingannevoli e aggressive e richiamando il parametro del consumatore medio, nozione non statica da valutare caso per caso. Sul versante del difetto informativo, la Corte valorizza l’art. 22, commi 1, 3 e 4, del Codice del consumo, osservando che i limiti del mezzo (SMS o contatto telefonico) non ostacolavano la trasmissione delle informazioni essenziali, e che l’omissione dei costi e dei vincoli rendeva la comunicazione ingannevole.

Quanto alla seconda condotta, il Collegio ritiene confermata la violazione dell’art. 65: i servizi accessori erano a pagamento, attivati automaticamente senza consenso specifico e disattivabili solo dopo la sottoscrizione. L’estensione dell’incolpazione non è illegittima, perché l’istruttoria aveva già evidenziato la pre-attivazione su tutte le offerte, non solo su quelle personalizzate.

Sul metodo, i giudici ribadiscono che il sindacato del giudice amministrativo è pieno e non meramente estrinseco, potendo il giudice avvalersi anche delle conoscenze tecniche proprie dell’Autorità; l’unico limite è l’esercizio diretto del potere amministrativo. Il TAR, pertanto, ha correttamente verificato legittimità e ragionevolezza delle valutazioni dell’AGCM.

Il rigetto degli impegni è immune da illogicità: l’Autorità ha motivato con la gravità e l’offensività delle condotte, e la giurisprudenza riconosce ampia discrezionalità in materia, non essendovi consequenzialità necessaria tra rigetto e sanzione. Infine, la congruità della sanzione è sorretta da diffusione dei messaggi, pregiudizio economico, recidiva e notorietà dell’operatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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