Riduzione oneri piano casa Molise costo costruzione sì oneri urbanizzazione no (TAR Molise n. 330 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di concessione va determinato con riferimento alla disciplina legislativa e regolamentare vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. Molise n. 30/2009, nella versione vigente ratione temporis, la riduzione dell’80% riguarda il solo contributo di costo di costruzione, commisurato all’incremento di volume, e opera a prescindere dalla distinzione tra edifici residenziali e immobili ad uso diverso, rilevante unicamente per la determinazione dell’ampliamento premiale. La riduzione degli oneri di urbanizzazione è stata estesa agli oneri concessori solo con la L.R. n. 1/2018 e non si applica ai titoli rilasciati in precedenza. Le premialità energetiche dei commi 3 e 5 richiedono che il salto di classe risulti dalla certificazione allegata alla documentazione progettuale del titolo abilitativo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Molise n. 30/2009, alla demolizione di tre fabbricati e alla ricostruzione di edifici commerciali con le premialità del cd. piano casa. Il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 66 del 7 luglio 2015, quantificando oneri di urbanizzazione per € 68.417,00 e un costo di costruzione di € 14.371,00, somme poi versate.
Nel gennaio 2018 l’interessata ha chiesto il rimborso, sostenendo di avere diritto alla riduzione dell’80% per avere portato l’efficienza energetica degli edifici alla classe A+. Il Comune ha respinto l’istanza, rilevando che nel progetto non figurava alcun riferimento alle classi energetiche premiali. Da qui il ricorso, con domanda principale di restituzione calcolata sul solo ampliamento e domanda subordinata fondata sui commi 3 e 5.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale conferma in via preliminare la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., qualificando la domanda come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. e richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto.
Sul merito, il Collegio individua la disciplina applicabile seguendo l’orientamento secondo cui il contributo si determina alla stregua della normativa vigente al rilascio del titolo. Poiché il permesso è del 7 luglio 2015, trova applicazione l’art. 9, comma 2, della L.R. n. 30/2009 come riformulato dalla L.R. n. 7/2015, che commisura il costo di costruzione al solo incremento di volume e lo riduce dell’80%. Respinto l’argomento comunale fondato sull’art. 3, comma 2, della stessa legge: la distinzione tra edifici residenziali e ad uso diverso attiene alla determinazione dell’ampliamento premiale, non alla quantificazione degli oneri. Il Comune ben poteva reperire i dati volumetrici necessari.
La riduzione, tuttavia, non copre gli oneri di urbanizzazione. Solo con l’art. 7 della L.R. n. 1/2018, successiva al titolo, il beneficio è stato esteso agli oneri concessori: la domanda restitutoria è quindi infondata per questa parte.
Quanto alla pretesa subordinata, i commi 3 e 5 dell’art. 9 esigono che il proposito di conseguire il salto di classe emerga già dalla domanda di permesso, attraverso la certificazione allegata al progetto. Nel caso concreto la relazione tecnica indicava solo il miglioramento «almeno alla classe C», senza alcun impegno alla classe A+, e gli APE prodotti ex post attestavano singoli locali, non le prestazioni globali dell’edificio.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto: il Comune è condannato a restituire l’80% di € 14.371,00, con interessi legali dalla data della domanda, ma senza rivalutazione monetaria, trattandosi di indebito oggettivo. Le spese di giudizio sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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