Cartella prelievo latte e atti presupposti annullati in appello (Cons. Stato n. 3474 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito di atti presupposti successivamente annullati in via definitiva è illegittima e va annullata, dovendo l’amministrazione rideterminare le somme dovute in esecuzione del giudicato formatosi sull’atto a monte. Diversamente, l’atto presupposto annullato in primo grado e poi riformato in appello deve ritenersi valido ed efficace, con la conseguenza che la cartella, non viziata né ab origine né per invalidità sopravvenuta, costituisce idoneo titolo della riscossione. Le condizioni dell’azione, e tra esse l’interesse ad appellare, devono sussistere al momento della decisione, anche per effetto di sopravvenienze processuali. In tema di prelievo supplementare latte, la cartella che segue atti impositivi consolidati è sindacabile solo per vizi propri.
Il Fatto
Una società agricola impugnava la cartella di pagamento con cui Agea aveva comunicato gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo nel 2015, a titolo di capitale e interessi, per il prelievo latte sulle consegne relativo alle campagne 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Il TAR Veneto, Sez. IV, n. 2249/2024, accoglieva il ricorso rilevando l’intervenuto annullamento degli atti presupposti per tutte le annate, disposto con sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Lazio. Agea appellava, deducendo che per le annate 2001/2002 e 2007/2008 gli atti presupposti erano stati annullati con sentenze non definitive e ancora sub iudice.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ammette la documentazione nuova prodotta in appello, richiamando l’art. 104, comma 2, c.p.a., che consente la produzione dei documenti indispensabili ai fini della decisione a prescindere dall’impossibilità di produrli in primo grado, e rileva che nella specie non era stato adottato alcun provvedimento istruttorio, con conseguente inoperatività della preclusione.
L’eccezione di carenza di interesse ad appellare è infondata. Le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della decisione; nel corso dell’appello il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 5880/2025 e n. 6446/2025, ha riformato le sentenze di annullamento relative alle annualità 2007/2008 e 2001/2002, rendendo attuale e concreto l’interesse dell’amministrazione.
Nel merito, per l’annata 2007/2008 l’appello è infondato: la sentenza del TAR Lazio n. 6451/2023, invocata da Agea, riguardava atti destinati al primo acquirente e non al produttore appellato, che aveva beneficiato dell’annullamento dell’atto presupposto di cui era diretto destinatario, disposto con la sentenza n. 5694 del 4 aprile 2023, non impugnata e passata in giudicato.
Per l’annata 2001/2002 l’appello è fondato. Al momento dell’adozione della cartella l’intimazione presupposta era valida ed efficace e costituiva idoneo titolo della riscossione; essa è stata annullata con la sentenza del TAR Lazio n. 6646/2023, poi riformata con la sentenza n. 6446/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. L’atto presupposto deve quindi ritenersi oggi valido ed efficace e la cartella non è viziata né ab origine né per invalidità sopravvenuta, in linea con l’orientamento di Cass. civ., sez. trib., n. 772 del 2025.
Esaminati i motivi assorbiti e riproposti per l’annualità 2001/2002, il Collegio li ritiene tutti infondati: la notifica ha raggiunto il suo scopo; la cartella indica il responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione non ne comporta invalidità (Cass. civ., sez. trib., n. 31605/2019); la motivazione è adeguata; l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti non equivale a duplicazione del ruolo; il credito si prescrive nel termine decennale dell’art. 2946 c.c., gli interessi nel termine breve dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; non opera la decadenza dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, avendo il credito natura non tributaria.
Nota della Redazione
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