Partecipazioni societarie PNRR e competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 44 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo gli atti deliberativi di partecipazione societaria ascrivibili a un’operazione di partenariato esteso attuata secondo le linee guida del MUR nel quadro del PNRR, anche quando provengano da enti sottoposti al controllo ai sensi della legge n. 259/1958, in deroga all’ordinario riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP. Il principio di diritto statuito dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 è applicabile analogicamente a tali atti, ravvisandosi le medesime esigenze di valutazione unitaria dell’iniziativa. La funzione di controllo ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 impone la verifica della conformità dell’atto ai parametri dei commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere favorevole non vincola l’amministrazione, che può discostarsene motivando analiticamente e pubblicando le ragioni sul sito istituzionale.

Il Fatto

Il CNR ha trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2024, con cui approvava la partecipazione indiretta, per il tramite del CIRA S.c.p.a., alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata SPACE IT UP S.c.a.r.l., destinata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso omonimo.

L’operazione si inserisce nel quadro del PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3. Il MUR aveva emanato l’Avviso con decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022; per la tematica “Attività spaziali” l’ASI ha pubblicato apposito bando, aggiudicando il progetto con decreto n. 53 del 26 gennaio 2024 e un contributo di 80 milioni. Il CIRA aveva già ottenuto il parere della Sezione del controllo sugli Enti, che con determinazione n. 53 del 28 marzo 2024 aveva dichiarato improcedibile la richiesta proveniente dalla società, indicando il CNR quale soggetto tenuto. Da qui la trasmissione alle Sezioni riunite.

La Motivazione della Corte

La prima questione riguarda la competenza. Il CNR è ente assoggettato al controllo della Corte ai sensi della legge n. 259/1958; l’atto proviene da un soggetto diverso da quelli ordinariamente destinatari dell’art. 5, comma 4, TUSP. Le Sezioni riunite ritengono la deroga giustificata dal principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che raduna la competenza in capo alle Sezioni riunite per le operazioni di partenariato esteso PNRR, fortemente collegate alla struttura ministeriale e coinvolgenti enti pubblici insistenti su più territori regionali. Nel caso concreto le condizioni sono sostanzialmente integrate: la società HUB è referente unico del partenariato, l’avviso MUR è seguito da bando unitario ASI, la platea dei soci è diffusa sul territorio nazionale.

Il principio viene esteso in via analogica agli atti degli enti sottoposti a controllo ex legge n. 259/1958, ove relativi a operazioni societarie con le medesime caratteristiche, per l’identità delle esigenze di valutazione unitaria. Le Sezioni richiamano le deliberazioni n. 44 del 2022 e n. 28 del 2024, nonché la posizione conforme della Sezione del controllo sugli Enti.

Nel merito, la Corte verifica l’art. 7 TUSP: la competenza del CdA dell’ente è rispettata, l’atto costitutivo e lo statuto contengono gli elementi dell’art. 2463 c.c. richiamato dall’art. 2615-ter c.c., ed è allegato il patto parasociale. Segnala una discrasia tra la durata societaria (fino al 2040) e l’orizzonte del progetto (28.02.2026): le ragioni emergono solo in istruttoria dal Soggetto promotore, ma nella visione unitaria dell’operazione sono ritenute plausibili. Sussistono i vincoli tipologici dell’art. 3 TUSP (società consortile a responsabilità limitata) e finalistici dell’art. 4 TUSP, con richiamo dell’art. 4-bis TUSP sulle attività di ricerca PNRR.

La sostenibilità finanziaria è scrutinata in senso oggettivo e soggettivo secondo la deliberazione n. 16/2022/QMIG. Il Business plan quinquennale proietta margine operativo e risultato di gestione positivi, con utili cumulati di poco superiori a 200 mila euro su un valore medio della produzione di circa un milione annuo; i flussi di cassa netti risultano positivi. L’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività è giudicata non pregiudizievole per la semplicità e la prevedibilità dei flussi. Sotto il profilo soggettivo, la quota del CNR per il tramite del CIRA è pari a 5.000 euro su un capitale di 165.000, importo esiguo; l’overhead del bando può contribuire ai costi di funzionamento. La Corte richiama l’esigenza di un costante monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario, anche nei controlli ex art. 20 TUSP.

Quanto alla convenienza economica, la valutazione non si esaurisce nella redditività, ma investe efficacia, efficienza ed economicità e il raffronto con soluzioni alternative: raffronto escluso perché la forma consortile era già imposta dall’avviso. Infine, sul versante degli aiuti di Stato, la Corte prende atto delle indicazioni istruttorie e ritiene non sussistenti profili di incompatibilità, trattandosi di ente attuatore di partenariato PNRR che svolge in prevalenza attività di ricerca istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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