Bonifico su conto estinto: il PSP beneficiario lo rende legittimamente all’ordinante (ABF Collegio di Palermo n. 8030 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che riceve un bonifico diretto a un conto già estinto è tenuto a informare tempestivamente l’ordinante e a mettere la somma a sua disposizione, restituendola all’ordinante medesimo e non al titolare del rapporto chiuso. In tal caso il PSP esegue correttamente l’incarico ai sensi dell’art. 1710, comma 2, cod. civ., secondo la diligenza del mandatario. Ne consegue che il soggetto che assume di non avere ricevuto le somme non può invocarne la restituzione a carico dell’intermediario che ha reso il bonifico all’ordinante, ma deve rivolgersi al proprio debitore, il cui bonifico non è andato a buon fine. L’eventuale comunicazione confusa fornita dall’intermediario integra un diverso profilo, estraneo all’imputazione di obblighi di fare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva disposto, il 7.11.2025, un bonifico di € 300,00 a favore di altro soggetto dal conto intrattenuto presso l’intermediario. Il bonifico, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato respinto e restituito al mittente l’11.11.2025, giorno in cui il conto ordinante risultava estinto. Il 12.11.2025 l’intermediario avrebbe nuovamente rimesso il bonifico ad altro intermediario con la causale “conto chiuso”, senza autorizzazione né avviso. Il ricorrente chiede quindi la restituzione di € 300,00.
L’intermediario resiste e ricostruisce i fatti in modo diverso: il bonifico del 7.11.2025 a favore del beneficiario si era perfezionato con l’accredito del 10.11.2025; solo successivamente il beneficiario aveva disposto un nuovo e autonomo trasferimento verso il rapporto del ricorrente, nel frattempo estinto. È questo secondo bonifico, e non il primo, a essere stato reso all’ordinante in data 12.11.2025 con la motivazione “AC04 – CLOSED ACCOUNT NUMBER: Conto chiuso”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due questioni distinte: se l’intermediario abbia correttamente rinviato al disponente la somma in ingresso diretta a un conto beneficiario chiuso; e se sia l’intermediario a dover far pervenire al ricorrente gli € 300,00 che questi assume di non avere ricevuto.
Sulla prima domanda la risposta è positiva. Il PSP del beneficiario deve tempestivamente informare il mandante dell’estinzione del conto del destinatario, richiedere istruzioni e mettere la somma a disposizione. Il Collegio richiama l’orientamento per cui, quando l’intermediario abbia invece portato a buon fine il pagamento nonostante la chiusura del rapporto, si è ritenuto che non abbia eseguito l’incarico secondo la diligenza dovuta, con riferimento all’art. 21 del d.lgs. 11/2010 (si veda Collegio di Milano, dec. n. 12585/2019).
Nel caso concreto, l’intermediario ha messo la somma a disposizione del PSP ordinante, poiché il conto beneficiario era chiuso: condotta corretta ai sensi dell’art. 1710, comma 2, cod. civ. Quanto alla seconda questione, ne discende che il ricorrente debba rivolgersi all’ordinante, il cui bonifico non è andato a buon fine, per riottenere la somma.
Il Collegio non trascura che, nel fornire i dati identificativi delle operazioni, l’intermediario aveva offerto una ricostruzione confusa, tale da ingenerare nel ricorrente la convinzione che fosse il bonifico del 7.11.2025 a non essere andato a buon fine. Tuttavia, la questione posta dal ricorso non riguarda la difettosa comunicazione, bensì l’oggettiva imputazione di obblighi di fare. Il ricorrente, peraltro, non ha dimostrato né se, né quando, né come si sia attivato, una volta ottenuti i dati, per ottenere la restituzione, né ha documentato i dinieghi degli interlocutori coinvolti.
La ricostruzione oggettiva accolta è dunque quella dell’intermediario: i bonifici sono due, uno in uscita andato a buon fine e mai restituito, uno in entrata reso legittimamente all’ordinante per estinzione del rapporto beneficiario. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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