Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso delle commissioni up front e recurring (ABF Collegio di Bologna n. 4147 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in forza dell’art. 125-sexies del TUB. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data della stipula, ai sensi dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata sulla proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, mentre per i costi recurring valgono gli orientamenti consolidati. Le commissioni di distribuzione sono interamente up front e si rimborsano con il criterio della curva degli interessi. Gli interessi legali decorrono dal reclamo, quale atto formale di messa in mora.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato in data 23 giugno 2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel luglio 2024, in corrispondenza della quarantottesima rata sulle centoventi originariamente previste.

Ha quindi chiesto all’Arbitro il rimborso delle commissioni dell’intermediario e delle commissioni di distribuzione non maturate, per complessivi euro 2.541,00, o per la diversa somma ritenuta opportuna, oltre interessi dal giorno dell’estinzione. L’intermediario ha contestato la pretesa, sostenendo di aver già corrisposto quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha qualificato la controversia come domanda di restituzione di parte dei costi del finanziamento per effetto dell’estinzione anticipata. Da essa deriva, per l’art. 125-sexies del TUB, il diritto del finanziato a una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Sul piano della disciplina applicabile, il Collegio ha richiamato l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023: per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione, fatte salve le regole del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Il Collegio ha poi dato continuità al principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio per i costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata sulla proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati.

Quanto alle voci oggetto del ricorso, il Collegio ha ribadito che le commissioni a favore dell’intermediario sono validamente distinte in componente up front e componente recurring, entrambe rimborsabili con il criterio della curva degli interessi, e che le commissioni di distribuzione sono interamente up front, perché riferite ad attività prodromiche alla stipula, e dunque anch’esse rimborsabili con lo stesso criterio.

Su queste basi il Collegio ha riconosciuto al ricorrente l’importo calcolato secondo la tabella richiamata nella decisione, pari a euro 1.110,00, in parziale accoglimento del ricorso. Ha inoltre stabilito che gli interessi legali decorrano dal reclamo, qualificato come atto formale di messa in mora, richiamando sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304 del 17 ottobre 2013, che configura l’obbligazione come restitutoria e non risarcitoria. L’intermediario è stato infine tenuto al versamento del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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