Usura genetica inammissibile ratione temporis e cessione del credito per cartolarizzazione (ABF Collegio di Napoli n. 3885 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda volta a verificare il rispetto del tasso-soglia al momento della stipula del contratto di mutuo è inammissibile ratione temporis dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, quando la stipula precede la competenza temporale dell’organo. La domanda concernente la cosiddetta usura sopravvenuta è infondata, perché la normativa di interpretazione autentica di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. non consente di sanzionare il superamento del tasso-soglia verificatosi nel corso del rapporto, sempre che alla stipula il tasso convenuto non eccedesse la soglia. La cessione in blocco dei crediti ex legge n. 130/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è efficace rispetto al debitore ceduto anche in assenza di notifica individuale, purché i rapporti ceduti siano individuabili senza incertezze.
Il Fatto
I ricorrenti sono titolari di un mutuo ipotecario stipulato nel 2001 con un intermediario poi incorporato dalla banca resistente e successivamente ceduto a una società-veicolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. Contestano la mancanza di documentazione sulla cessione del credito, l’irregolarità del piano di ammortamento (il contratto prevedeva 300 rate mentre il piano ne indica 332), l’applicazione di tassi superiori ai limiti di legge e una rinegoziazione non documentata.
Dopo reclamo ed esposto all’Autorità di Vigilanza, i ricorrenti adiscono l’ABF chiedendo di verificare la legittimità delle pretese creditorie, la regolarità della cessione e la cancellazione di una segnalazione nei SIC. Chiedono la condanna alla restituzione di € 141.717,59 e la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. La banca resistente, per il tramite del servicer procuratore speciale, chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. In via preliminare, pur in assenza di eccezione di parte, ritiene inammissibile la domanda sulla verifica del tasso-soglia nella fase genetica del contratto, stipulato nel 2001, perché collocata al di fuori della competenza temporale dell’Arbitro. Quanto alla usura sopravvenuta, richiamando le norme di interpretazione autentica e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675/2017, il Collegio ne afferma l’infondatezza, recependo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento: la normativa vigente non consente di sanzionare il superamento della soglia nel corso del rapporto, se alla stipula il tasso non eccedeva il tasso-soglia.
Parimenti inammissibile è la domanda sulla segnalazione nei SIC, non contenuta nel reclamo: dalla documentazione risulta che la segnalazione è stata effettuata in epoca successiva al reclamo, contestualmente allo storno di un pagamento spontaneo.
Nel merito, la contestata mancanza di comunicazione della cessione è smentita dai documenti prodotti: l’avviso di cessione in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e una comunicazione diretta al legale della controparte. Il Collegio ribadisce che la pubblicazione sulla G.U. è già di per sé sufficiente a rendere la cessione efficace rispetto al debitore, allorché i rapporti ceduti siano individuabili senza incertezze, richiamando Cass. civ. Sez. III n. 25547/2025 e la decisione del Collegio ABF di Milano n. 1000/2023.
Sulla richiesta documentale ex art. 119 TUB, il Collegio rileva che la banca ha dato riscontro depositando contratto, piano di ammortamento, fascicoli assicurativi e nota di iscrizione ipotecaria, e in sede di integrazione istruttoria l’accettazione della proposta di ripianamento e il piano aggiornato. La cosiddetta rinegoziazione altro non è che una proposta di ripianamento conseguente all’appostamento a sofferenza del credito, con natura conservativa e non novativa.
Il Collegio ricostruisce quindi la rimodulazione del piano come effetto dell’interruzione dei pagamenti e del successivo ripianamento: la durata non è allungata da 300 a 332 rate, ma ridefinita. Sui costi dell’accordo, definito “poco chiaro nei suoi termini essenziali” e non sottoscritto ma volontariamente eseguito, i ricorrenti non formulano contestazioni specifiche. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.