Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale dei costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 161 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, escluse le imposte. Sia per i costi recurring che per quelli up-front il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel dicembre 2015 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel febbraio 2020 in corrispondenza della rata n. 49 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si era rivolto all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non goduti, quantificati in complessivi € 1.232,00 oltre interessi legali.
Costituitosi, l’intermediario aveva eccepito l’esistenza di un atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente nel settembre 2022 e aveva sostenuto di aver già rimborsato quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione dell’intermediario sull’efficacia preclusiva della dichiarazione di rinuncia. Richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017 e n. 450/2025, nonché i propri precedenti (Coll. Roma n. 13788/2019 e n. 4011/2023), ha ritenuto che simili dichiarazioni, risolvendosi in mere formule di stile, non soddisfino i requisiti richiesti per riconoscere all’atto di quietanza l’efficacia propria dei negozi rinunciativi o transattivi.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 125-sexies t.u.b. ha attuato l’art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE; la sentenza Lexitor (CGUE, causa C-383/18, 11 settembre 2019) ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riformulazione dell’art. 125-sexies da parte del d.l. n. 73/2021 è stata poi dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. Il successivo art. 27 d.l. n. 104/2023 ha previsto che, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies vigenti alla data di sottoscrizione, fatte salve le regole su indebito oggettivo e arricchimento senza causa e con esclusione delle imposte.
Poiché il contratto in esame è anteriore al 25 luglio 2021, il Collegio ha applicato il previgente art. 125-sexies come interpretato dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Da tale decisione ha tratto il criterio per i costi up-front: riduzione secondo il costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, in assenza di clausola contrattuale comprensibile e proporzionale; e per i costi recurring: riduzione pro rata temporis, salvo diverso criterio pattuito. Il Collegio ha inoltre confermato il proprio mutamento di orientamento, uniformandosi agli altri collegi sul trattamento del compenso per intermediazione creditizia, assoggettato a riduzione equitativa anche quando l’intermediario provi l’avvenuto pagamento al mediatore.
Applicando tali criteri, il Collegio ha quantificato il rimborso ancora dovuto in € 991,30, al netto dei € 239,86 già corrisposti dall’intermediario, importo che il ricorrente non aveva considerato. Ha quindi respinto la domanda di rifusione delle spese legali, richiamando la decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma, e ha disposto il pagamento di € 991,00, con arrotondamento all’unità di euro, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto.
Nota della Redazione
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