Preavviso di segnalazione ai SIC provato per presunzioni e ritardi nei pagamenti (ABF Collegio di Palermo n. 2121 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie costituisce requisito di legittimità del trattamento per tutte le persone fisiche, anche non consumatori. La sua ricezione può essere dimostrata per presunzioni, quando il debitore abbia regolarizzato la propria posizione in coincidenza dei solleciti inviati al medesimo indirizzo risultante dal contratto e non modificato. Il debitore che ometta di comunicare la variazione dell’indirizzo non può censurare la segnalazione per difetto di preavviso. Quanto alla Centrale dei Rischi, l’informativa e il preavviso non costituiscono presupposto di legittimità della segnalazione a sofferenza, ma un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di due finanziamenti per prestito personale, lamenta di essere stato segnalato nei SIC (CRIF, CTC ed Experian) e in Centrale dei Rischi. Contesta la sussistenza dei presupposti della segnalazione a sofferenza, la mancata ricezione dell’informativa privacy e delle condizioni generali di contratto e l’assenza del preavviso di segnalazione. Domanda pertanto la cancellazione delle segnalazioni ritenute illegittime.

L’intermediario resiste deducendo l’avvenuta registrazione di numerosi ritardi nei pagamenti, comunicati mediante trentacinque solleciti contenenti il preavviso, tutti inviati all’indirizzo certificato nei contratti e mai oggetto di variazione. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

In via pregiudiziale il Collegio rileva la corrispondenza tra reclamo e ricorso. Sebbene nel ricorso la domanda sembri limitata ai SIC, il ricorrente in sede di repliche ha insistito per l’accoglimento del reclamo nella sua interezza e l’intermediario non ha contestato la corrispondenza: è dunque possibile l’esame anche della domanda relativa alla Centrale dei Rischi.

Nel merito, i contratti prodotti sono copie per uso interno prive di sottoscrizione, ma il perfezionamento dei rapporti non è in contestazione. Poiché l’intermediario ha prodotto le condizioni generali e l’informativa sul trattamento dei dati personali, rispetto alle contestazioni di mancata ricezione va dichiarata la cessata materia del contendere.

Sulle segnalazioni nei SIC, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632 del 15/05/2023, secondo cui l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e all’art. 5, comma 6, del Codice di condotta del 2019 trova fondamento nel diritto eurounitario e costituisce requisito di legittimità per tutte le persone fisiche. Nel caso concreto il preavviso è in atti, ma inviato mediante posta ordinaria, senza prova diretta di spedizione e recapito.

Il Collegio valuta allora la prova per presunzioni del ricevimento, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 3089/2012: essa è ammessa quando il debitore abbia comunque percezione dell’imminente segnalazione. Con riguardo al rapporto contrassegnato *163, in coincidenza dei solleciti il ricorrente ha più volte regolarizzato la propria esposizione debitoria; i solleciti risultano inviati all’indirizzo contrattuale, che non corrisponde a quello indicato nel modulo di ricorso e nel documento di identità, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione di variazione. Il Collegio richiama le proprie decisioni n. 5450/22, n. 1872/23 e n. 11121/22 e la decisione del Collegio di Torino n. 6509/22, secondo cui la mancata comunicazione del cambio di indirizzo è fatto imputabile al debitore. La domanda di cancellazione delle segnalazioni nei SIC va quindi respinta.

Analoga conclusione vale per la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Per costante orientamento, richiamato dal Collegio di Coordinamento n. 4519/2023, l’informativa ex art. 125, comma 3, T.U.B. non è presupposto di legittimità ma obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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