Dossier titoli cointestato e home banking: la posizione fiscale resta individuale (ABF Collegio di Palermo n. 2073 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di deposito titoli cointestato con firma disgiunta la controversia relativa alle carenze informative del sistema di home banking rientra nella competenza dell’ABF, perché investe servizi accessori di natura bancaria e non le attività di investimento riservate all’ACF. La posizione fiscale dei titoli nominativi intestati in via esclusiva a uno solo dei cointestatari resta individuale e non si comunica all’altro, neppure in presenza di facoltà di disposizione disgiunta. L’intermediario che limiti la visibilità delle informazioni fiscali al codice fiscale del soggetto autenticato non viola gli obblighi di trasparenza e correttezza, poiché ciascun cointestatario dispone delle informazioni che lo riguardano.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di un dossier titoli con sottodepositi separati in regime di risparmio amministrato presso l’intermediario convenuto, lamentavano che l’home banking non consentisse a ciascun cointestatario di visualizzare la posizione fiscale dell’altro né quella complessiva del dossier. Per questa ragione assumevano di aver venduto quote di ETC in condizioni non ottimali, subendo una minusvalenza quantificata in € 1.588,85.

Insoddisfatti dell’esito del reclamo, adivano l’ABF chiedendo l’accertamento della violazione degli obblighi informativi, l’ordine di adeguamento dei sistemi digitali e la condanna al risarcimento del danno, oltre al rimborso del contributo di € 20,00. L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia del Collegio, in favore dell’ACF, e nel merito chiedeva il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza. Quanto al profilo fiscale, l’eccezione è infondata: oggetto della controversia non è l’interpretazione della norma tributaria né la correttezza dell’imposizione, ma la pretesa violazione degli obblighi di trasparenza dell’intermediario.

Il nodo centrale è il riparto con l’ACF. Richiamato l’art. 128-bis d.lgs. 385/1993 e la deliberazione CICR n. 275/2008, il Collegio ricorda che l’art. 23, comma 4, TUF esclude dalla cognizione dell’ABF i servizi e le attività di investimento. Nel deposito titoli convivono una componente bancaria e una di investimento: decisivo, secondo l’orientamento consolidato a partire dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 898 del 14 febbraio 2014, è il contenuto della doglianza concretamente dedotta dal cliente.

Applicando tale criterio, le domande relative alle denunciate carenze informative del deposito e del correlato sistema di home banking rientrano nella competenza dell’ABF: si tratta di servizi accessori, tipicamente bancari, autonomi rispetto alle attività di investimento. Rientrano parimenti nella competenza le domande, dipendenti dalle precedenti, di adeguamento dei sistemi digitali.

Nel merito il ricorso non merita accoglimento. I ricorrenti avevano firma disgiunta e il dossier presentava sottodepositi riferiti ai singoli intestatari, oltre a quello della cointestazione. La vendita del 4.9.2025 aveva a oggetto quote intestate alla sola aderente, con controvalore accreditato sul conto cointestato. La fiscalità era stata gestita a livello di singolo codice fiscale, imputando i carichi all’intestatario dei titoli venduti, conformemente alla Circolare ABI 4301 del 26.06.1998: condotta corretta, trattandosi di titoli nominativi non cointestati.

Quanto alla visualizzazione, la limitazione al codice fiscale del soggetto autenticato rispetta il principio di riservatezza ed è confermata dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti. Ciascun cointestatario poteva conoscere la propria posizione fiscale, mentre per quella dell’altro occorreva l’intervento di questi. Il Collegio rigetta quindi anche le domande di adeguamento dei sistemi digitali e quelle subordinate, rilevando che le schermate individuano chiaramente il soggetto cui si riferisce il dossier: non sussiste alcuna carenza informativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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