Estinzione anticipata cessione quinto rimborso costi up front legittimazione intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 2074 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor e dal Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019. Il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, mentre per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati. La legittimazione passiva per la restituzione delle commissioni di intermediazione spetta all’intermediario che ha predisposto e sottoscritto il conteggio estintivo e ha incassato le somme ivi indicate. La commissione di estinzione anticipata conforme ai commi 4 e 5 dell’art. 125-sexies TUB non è rimborsabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato nel 2016 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2020 in corrispondenza della rata n. 48, e nel 2020 un secondo contratto della stessa natura, estinto anticipatamente nel 2023. Dopo l’esito negativo del reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso complessivo di € 5.251,86: € 3.374,16 per il primo contratto a titolo di commissione di attivazione e commissioni rete distributiva, ed € 1.661,60 per il secondo a titolo di spese istruttoria e commissioni intermediario incaricato.
Il ricorrente ha domandato inoltre il rimborso integrale di € 216,10 quale commissione di estinzione anticipata del secondo contratto, gli interessi dall’estinzione al soddisfo e la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00. L’intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle commissioni di intermediazione e ha offerto una proposta transattiva a saldo e stralcio.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio dichiara infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo il costante orientamento dei Collegi territoriali, in aderenza ai principi del Collegio di Coordinamento, l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione del finanziamento, quando il cliente corrisponde l’importo del conteggio estintivo. La legittimazione spetta quindi al soggetto che ha redatto quel conteggio e ha incassato le somme. Poiché per entrambi i finanziamenti il conteggio è stato predisposto e sottoscritto dall’intermediario convenuto, non sussistono dubbi sul punto.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento ABF. Fino al dicembre 2019 si riteneva rimborsabili le sole voci soggette a maturazione nel tempo, i costi recurring, con esclusione dei costi up front, e si adottava il metodo del pro rata temporis. La sentenza Lexitor della Corte di giustizia ha poi affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Il Collegio richiama l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), che per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore richiamava l’art. 125-sexies TUB e le norme secondarie di trasparenza vigenti alla data di sottoscrizione. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», chiarendo che l’interpretazione conforme a Lexitor, prima dell’intervento legislativo del 2021, non era contra legem e andava applicata.
Il Collegio aderisce pertanto alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento per i contratti stipulati prima del 25/7/2021: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa secondo equità in assenza di una diversa previsione pattizia proporzionale. Ne segue il riconoscimento del diritto alla retrocessione, quantificata in € 4.548,64 complessivi oltre interessi legali dalla data del reclamo; il risultato diverge da quello indicato dal ricorrente perché questi ha applicato il pro rata temporis anche ai costi di natura up front.
Non sono accolte le ulteriori domande. La commissione di estinzione anticipata risulta conforme ai commi 4 e 5 dell’art. 125-sexies TUB. Quanto alle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025, che ha ammesso la domanda risarcitoria anche se proposta per la prima volta nel ricorso, ma ne ha escluso il riconoscimento in una fattispecie analoga per l’assenza di necessità oggettiva del legale. Il Collegio liquida infine € 200,00 quale contributo alla procedura e € 20,00 a titolo di rimborso.
Nota della Redazione
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