Sconfinamento in centrale rischi e obbligo di preavviso: segnalazione illegittima (ABF Collegio di Roma n. 981 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prima segnalazione per sconfinamento di un’apertura di credito in un sistema di informazioni creditizie integra una segnalazione negativa e richiede il preavviso all’interessato. L’obbligo di preavviso, pur nella controversa applicazione dell’art. 5, comma 6, Codice deontologico SIC alle ipotesi diverse dal ritardo nei pagamenti, trova fondamento nell’art. 125, comma 3, T.U.B., che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione negativa, e nel generale obbligo di buona fede. La segnalazione effettuata senza preavviso è illegittima e il Collegio ne dispone la cancellazione.
Il Fatto
La ricorrente contesta una segnalazione per sconfinamento registrata presso EURISC dall’intermediario a partire dal dicembre 2022. La cliente reputa la segnalazione di natura negativa e lamenta di non aver ricevuto alcun preavviso; chiede quindi all’Arbitro la cancellazione dei dati.
L’intermediario, costituitosi, sostiene che la segnalazione contestata non sia di tipo negativo e che l’operato sia conforme alle prescrizioni in materia. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio parte dalla qualificazione della fattispecie. Le evidenze in atti dimostrano l’esistenza di segnalazioni per sconfinamento rispetto all’importo accordato dalla banca. Il nodo giuridico è se l’art. 5, comma 6, Codice deontologico SIC — che impone il preavviso «al verificarsi di ritardi nei pagamenti» — si applichi anche a una segnalazione che non nasce da un vero e proprio ritardo.
Il Collegio richiama la propria decisione n. 1314/2025, che ha affrontato la questione. In quella sede si è osservato che l’applicazione dell’art. 5, comma 6 alla prima segnalazione per sconfinamento è controversa, perché nei finanziamenti rateali vi sono ritardi nei pagamenti mentre nell’apertura di credito tale presupposto manca. Nello stesso senso si è richiamato il provvedimento del Garante Privacy del 19 febbraio 2015, che, decidendo su uno sconfinamento, ha applicato l’art. 4, comma 7, del previgente Codice di Deontologia, recante un preavviso formulato negli stessi termini dell’attuale art. 5, comma 6.
Il Collegio supera però l’incertezza sul piano normativo. Anche a prescindere dal Codice deontologico, l’obbligo di preavviso trova fondamento nell’art. 125, comma 3, T.U.B., secondo cui i finanziatori devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla disciplina. A ciò si aggiunge il generale obbligo di buona fede che gli intermediari devono osservare nelle relazioni con la clientela.
Nel caso concreto l’intermediario ha espressamente ammesso di non aver inoltrato alcun preavviso alla ricorrente. La conseguenza è la illegittimità della segnalazione, con accoglimento della domanda di cancellazione. Il Collegio accerta l’illegittimità e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione, oltre al pagamento del contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di Euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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