Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale costi no sospensione rinvio pregiudiziale (ABF Collegio di Palermo n. 468 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, oltre agli interessi. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato dal Collegio in via equitativa, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha disposto, non altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda analoga fattispecie. La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è accoglibile solo se è provato il comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e il danno effettivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, dell’importo di € 33.960,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 283,00 ciascuna. Il contratto, stipulato in data 28.11.2013, era stato estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 96.
Esperita invano la fase di reclamo, il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo la restituzione di € 545,44 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati, oltre agli interessi legali dal reclamo al soddisfo, alla restituzione delle quote indebitamente trattenute e a € 200,00 per spese di assistenza difensiva. L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del ricorso per il rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla CGUE e, nel merito, il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di sospensione. Osserva che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE vincola alla sospensione solo il giudice a quo, mentre l’ordinamento non prevede analogo obbligo per altro organo, neppure extragiudiziario come l’ABF. Le Disposizioni ABF (sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, tra cui non rientra quella in esame. Manca inoltre la prova della litispendenza: non basta la notifica dell’atto di citazione, essendo necessaria la prova dell’iscrizione a ruolo. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente decisione n. 1500 dell’11.02.2025.
Nel merito, il fondamento del diritto al rimborso si rinviene nell’art. 121, comma 1, lett. e), TUB e nell’art. 125-sexies TUB, che impone la riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Collegio ricostruisce il percorso che, dalla sentenza Lexitor (C-383/18) alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, ha condotto a includere nella riduzione anche i costi up front. Richiama poi l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 e la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittima la norma limitatamente alle parole relative alle disposizioni secondarie di Banca d’Italia, confermando l’applicabilità dei principi ai contratti stipulati prima del 25.07.2021.
Qualificate le voci contrattuali, il Collegio riconosce come up front le spese di istruttoria e i costi di intermediazione, come recurring le commissioni di attivazione e di gestione. Applicando la curva degli interessi ai costi up front e il pro-rata temporis ai costi recurring, e scomputando i rimborsi già effettuati, liquida un residuo di € 136,91.
Quanto alle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12.05.2025: il ristoro presuppone la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e del danno. Nel caso concreto l’intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini, la materia è assistita da orientamento consolidato e il ricorrente non ha prodotto documentazione: la domanda è quindi rigettata. Rigettata anche la generica richiesta di restituzione delle quote, non supportata dalle buste paga.
Il Collegio accoglie dunque in parte il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 136,91, oltre interessi legali dalla data del reclamo, disponendo il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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