Chiusura deposito titoli e investimenti finanziari incompetenza ABF domanda inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 3780 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a conoscere delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento, escluse dall’ambito della sua cognizione e devolute all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob. Rientra in tale preclusione anche la domanda relativa alla mancata consegna del questionario MiFID, perché attiene alla prestazione di servizi di investimento e non ai servizi bancari disciplinati dall’art. 119 TUB. È parimenti inammissibile, per difetto di competenza, la domanda che chieda una pronuncia costitutiva o una condanna a un facere infungibile, come l’ordine di chiusura del deposito titoli e di trasferimento degli strumenti finanziari. L’Arbitro può conoscere solo le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Il Fatto
Il ricorrente contesta alla banca di avergli proposto un investimento in azioni della banca stessa, rivelatosi fallimentare, senza tenere conto del profilo risultante dal questionario MiFID, che assume non essergli stato consegnato. Sostiene di aver investito in passato solo in titoli di Stato e ritiene l’intermediario responsabile della perdita economica subita.
Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente chiede all’Arbitro la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno per l’investimento di ottomila euro e la chiusura del conto nel quale residuano azioni di valore pari a zero e non vendibili. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia e per trascorso del termine temporale, oltre a contestare nel merito la propria responsabilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Sul primo profilo rileva che il ricorrente aveva già chiesto il risarcimento del danno derivante dalla medesima vicenda con un precedente ricorso, dichiarato inammissibile per incompetenza per materia perché vertente su tematiche inerenti a investimenti finanziari.
Il Collegio richiama le Disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: all’ABF possono essere sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, ma sono escluse quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUF ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998. Tali controversie spettano all’Arbitro delle Controversie Finanziarie, cui sono devolute le liti relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.
Su questa base il Collegio constata la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda di risarcimento del danno da investimento finanziario, avanzata per la seconda volta sulla medesima vicenda. Anche la censura relativa alla mancata consegna del questionario MiFID ricade nella stessa preclusione: la consegna di documentazione attinente alla MiFID, essendo relativa alla prestazione di servizi di investimento, non rientra nel campo di previsione dell’art. 119 TUB e per le relative controversie è competente l’ACF.
Quanto alla richiesta di chiusura del deposito titoli, il Collegio accoglie l’ulteriore eccezione dell’intermediario. La domanda, nella sua formulazione, è volta a ottenere una pronuncia costitutiva, finalizzata a modificare la relazione negoziale tra le parti o a imporre una condanna a un facere infungibile. Le Disposizioni consentono di sottoporre all’Arbitro le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, ma non quelle di condanna a un facere. La domanda è pertanto inammissibile.
Preso atto che per tutte le domande avanzate sussiste l’incompetenza per materia, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, restando assorbito ogni altro profilo di incompetenza e ogni esame nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.