Ricorso ABF inammissibile se proposto oltre dodici mesi dal reclamo all’intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 856 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è inammissibile quando sia proposto oltre dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, secondo quanto dispongono le Disposizioni ABF, sezione VI, paragrafo 1. Ai fini della decorrenza del termine rileva la data effettiva del reclamo acquisito agli atti, non quella eventualmente indicata dal ricorrente nell’atto introduttivo. L’eccezione di tardività sollevata dall’intermediario va pertanto accolta e il ricorso dichiarato inammissibile, restando precluso ogni esame del merito. La declaratoria di inammissibilità assorbe e rende non scrutinabili le domande di rimborso dei costi del finanziamento estinto anticipatamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha riferito di aver stipulato nell’anno 2017 un contratto di cessione del quinto della pensione e di averlo estinto anticipatamente nel 2021. Con ricorso del 10/09/2025, proposto dopo l’esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all’intermediario, ha lamentato di non aver ottenuto il rimborso di tutti gli oneri relativi all’estinzione anticipata, chiedendo la complessiva somma di € 1.092,11, di cui € 107,15 per spese istruttoria ed € 984,96 per commissioni di intermediazione, oltre al rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata di € 104,20, gli interessi dall’estinzione al soddisfo e le spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.
L’intermediario ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di dodici mesi dal reclamo. Nel merito ha sostenuto di aver già provveduto al rimborso di quanto dovuto e ha dichiarato la conformità della commissione di estinzione applicata al disposto dell’art. 125 sexies TUB.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato innanzitutto che la controversia verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell’estinzione anticipata, materia disciplinata dall’art. 125 sexies del TUB. Tale norma riconosce al soggetto finanziato il diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Su un piano logicamente antecedente, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità per mancato rispetto del termine di dodici mesi dal reclamo. Il ricorrente, in sede di presentazione del ricorso, aveva dichiarato di aver proposto reclamo in data 05/04/2025. Dal reclamo acquisito agli atti è tuttavia emerso che lo stesso risaliva al 05/04/2024 ed era stato riscontrato dall’intermediario con nota del 27/5/2024.
Su questa base il Collegio ha richiamato le Disposizioni ABF, sezione VI, paragrafo 1, secondo cui il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Poiché tra la data effettiva del reclamo e quella di presentazione del ricorso era ampiamente decorso il termine, l’eccezione dell’intermediario è stata accolta e il ricorso dichiarato inammissibile.
Il Collegio ha precisato che, in ragione dell’accertata inammissibilità, non si è proceduto ad alcun approfondimento della vicenda. Ha comunque osservato, in via incidentale, che da un primo esame degli elementi disponibili le somme teoricamente restituibili per l’estinzione anticipata sarebbero risultate di importo inferiore rispetto a quello richiesto nell’atto introduttivo. La decisione si chiude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sul merito delle domande di rimborso.
Nota della Redazione
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