Ottemperanza al decreto di condanna del Ministero alla carta docente dei supplenti (TAR Molise n. 88 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione al pagamento della carta elettronica del docente in favore dei supplenti precari costituisce titolo azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ove le statuizioni siano rimaste ineseguite. A decorrere dal 28 febbraio 2023 la notifica della copia attestata conforme all’originale integra le formalità richieste dall’art. 475 cod. proc. civ., non essendo più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Il commissario ad acta va nominato fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e senza compenso. La nomina del commissario esclude, allo stato, il riconoscimento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il giudice del lavoro ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 19.07.2024, e la notifica del titolo all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 18.06.2024.

Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dal ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità vigenti.

Quanto alla natura del titolo, la sentenza del giudice civile rientra tra quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire.

Il Tribunale ordina quindi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, e nomina fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, con ulteriori 40 giorni per provvedere. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ferma restando la possibilità di diversa valutazione su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 848 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *