Addizionale diritti di imbarco: riparto non automatico e prescrizione decennale (Cons. Stato n. 9557 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Con l’art. 2, commi 615-617, della legge n. 244 del 2007 il legislatore interrompe la correlazione automatica tra gettito dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco e redistribuzione in favore dei Comuni ove insiste il sedime aeroportuale, già disciplinata dall’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. L’utilizzazione dei fondi è rimessa al Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia, parametrata all’andamento delle entrate e finalizzata all’obiettivo di risparmio in termini di indebitamento. L’assegnazione si perfeziona solo con il decreto ministeriale che liquida l’importo spettante ai Comuni, cui va riconosciuta natura costitutiva del diritto. Alla pretesa creditoria, non configurandosi un’obbligazione periodica, si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale.

Il Fatto

Il Comune di Napoli, sul cui territorio insiste il sedime aeroportuale di Capodichino, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo la condanna al pagamento dell’importo differenziale dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco non versato per il periodo 2005-2016. Il Tribunale di Roma ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la causa è stata riassunta dinanzi al TAR Lazio.

Con successivo ricorso il Comune ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla diffida all’adozione dei decreti ministeriali di riparto. Il TAR, previa riunione, ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio e accolto l’eccezione di prescrizione per le annualità 2005 e 2006. Il Comune ha proposto appello; le amministrazioni statali hanno resistito e spiegato appello incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra le due discipline. L’art. 2, comma 617, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che l’utilizzazione dei fondi avviene in considerazione dell’andamento delle entrate versate e che la dotazione è rideterminata annualmente in modo da assicurare un risparmio in termini di indebitamento. Da qui la conclusione che il criterio di ripartizione non è più automatico, ma neppure affidato a discrezionalità amministrativa pura: è parametrato all’andamento delle entrate e all’obiettivo di finanza pubblica. La correlazione tra gettito e redistribuzione risulta così superata.

Le entrate da diritti di imbarco confluiscono in un contenitore più ampio, dal quale la redistribuzione avviene nella misura stabilita dal Ministero, tenendo conto di una pluralità di interessi. Il Collegio richiama la Corte cost. 9 maggio 2024, n. 80, che ha riconosciuto la natura tributaria dell’addizionale. Ne deriva che l’assegnazione si perfeziona con il decreto ministeriale di liquidazione, cui spetta natura costitutiva del diritto.

Il terzo motivo è in parte fondato. Per l’annualità 2006 la notificazione dell’atto di citazione è successiva alla maturazione della prescrizione decennale. Per l’annualità 2007, antecedente alla legge finanziaria, manca una contestazione specifica della documentazione attorea e la motivazione del TAR, sviluppata per relationem ad altro contenzioso, non convince: il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo (Cons. Stato, V, n. 5786 del 2023). Va quindi riconosciuto il differenziale secondo i criteri della legge n. 350 del 2003.

È infondato il motivo sul silenzio: il Ministero ha adottato i decreti di pagamento, sicché non si contesta l’inerzia ex art. 117 cod. proc. amm., bensì il carattere non satisfattivo dei provvedimenti. L’appello incidentale è respinto: poiché non si impugnano i decreti ma si agisce in accertamento e condanna, non si pone questione di tardività dell’impugnazione.

Quanto alla prescrizione, il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.: presupposto della prescrizione quinquennale è la periodicità dell’obbligazione (Cass., III, n. 802 del 1999), mentre l’erogazione consegue a una rinnovata e autonoma valutazione dei presupposti, con applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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