Competenza dei vigili urbani sulle strade statali fuori dal centro abitato (Cass. civ. Sez. II n. 8805 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere l’attività di accertamento istituzionale nell’ambito dei servizi di polizia stradale, senza che rilevi la tipologia della strada che attraversa il territorio comunale. L’accertamento di violazioni del codice della strada è pertanto legittimo anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato, ancorché non di proprietà del Comune. Il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso in ordine alla collocazione della segnaletica e alla regolarità della postazione di rilevamento, con la conseguenza che l’opponente che deduca l’irregolarità della segnalazione è gravato del relativo onere probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 142, comma 9, cod. strada, eccependo l’incompetenza territoriale dei verbalizzanti e deducendo, tra l’altro, l’irregolarità della segnaletica e la mancata indicazione delle caratteristiche della postazione di rilevamento. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione, ritenendo infondata l’eccezione di incompetenza della Polizia Municipale e riconoscendo fede privilegiata al verbale di accertamento. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato, in primo luogo, l’inammissibilità della produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, essendo stata prodotta solo con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e non con il ricorso introduttivo.
Quanto al primo motivo, relativo alla incompetenza della Polizia Municipale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui gli agenti di polizia municipale, quali organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale in tutto tale territorio, anche su strade statali fuori dal centro abitato e ancorché non di proprietà del Comune. L’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio restano elementi esterni all’accertamento e non incidono sulla competenza dell’organo accertatore. La Corte ha inoltre valorizzato l’attestazione contenuta nel verbale — fatta salva la querela di falso — secondo cui il tratto stradale ricadeva nel territorio comunale.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse fatto un uso distorto dell’art. 2700 cod. civ., essendo la fede privilegiata riferita all’attestazione dell’avvenuta apposizione della segnaletica conforme. Ha inoltre precisato che la distanza dei segnali dalla postazione non è predeterminata da una distanza minima legale, ma deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che rilevi la mancata ripetizione del segnale dopo le intersezioni.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata confrontazione con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato atto dell’esistenza del decreto prefettizio e della sua menzione nel verbale. La Corte ha altresì escluso la novità della doglianza — introdotta solo in memoria — relativa alla mancata omologazione dell’apparecchio di rilevamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. per doppia conforme, mentre il quinto è stato ritenuto infondato, essendo la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non apparente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati