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Inappellabilità della condanna alla pena pecuniaria e identificazione quale indizio grave (Cass. pen. n. 16309 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell’ammenda, anche in sostituzione della pena dell’arresto, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022. Il giudice che riceve un’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza dell’intento di sottoporlo a sindacato giurisdizionale, trasmettendo gli atti al giudice competente. La violazione delle regole sulla competenza funzionale non può essere fatta valere dalla parte che abbia comunque beneficiato di un vaglio di merito e di legittimità sulla decisione, difettando un interesse concreto e attuale ad impugnare. Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso da un filmato, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Como ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, convertita in euro 5.700,00 di ammenda. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza funzionale della Corte d’appello, atteso che la sentenza di condanna era inappellabile per essere stata inflitta la pena dell’ammenda in sostituzione dell’arresto. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che impone al giudice di qualificare l’impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente. Tuttavia, il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché il ricorrente, avendo ottenuto una pronuncia nel merito dalla Corte territoriale e potendo ora avvalersi del ricorso per cassazione, ha beneficiato di tre gradi di giudizio, senza che sia individuabile un pregiudizio concreto derivante dall’erronea declaratoria di appellabilità.

Quanto al secondo motivo, concernente il valore probatorio del riconoscimento dell’imputato operato da un ufficiale di polizia giudiziaria e riportato in un’annotazione, la Corte ha rilevato che, pur essendo erronea l’affermazione della Corte territoriale circa la fede privilegiata dell’annotazione ex art. 2700 cod. civ., la motivazione impugnata non si è basata su un recepimento acritico di tale riconoscimento. I giudici di merito hanno, infatti, preso diretta cognizione del filmato, apprezzato la chiarezza delle immagini e confrontato la ricostruzione dei fatti con le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale aveva ammesso di aver spinto la vettura incidentata. Tale valutazione si è rivelata conforme al principio per cui il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria su un filmato costituisce indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

Il terzo motivo, relativo alla c.d. curva di Widmark, è stato ritenuto palesemente versato in fatto, in quanto volto a sollecitare una rivisitazione delle emergenze probatorie. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, essendo onere della difesa fornire la prova contraria; i richiami a parametri teorici variabili da soggetto a soggetto non possono costituire valida prova dell’inaffidabilità dell’accertamento strumentale.

Infine, la Corte ha ritenuto la motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche adeguata, essendo stata valorizzata la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, elementi sufficienti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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