Estradizione dagli USA: termine di 45 giorni dall’arresto provvisorio (Cass. pen. Sez. 6 n. 14484 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di 45 giorni, previsto dall’art. XII del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti, decorre dalla data dell’arresto provvisorio a fini estradizionali. Entro tale termine deve pervenire all’Autorità giudiziaria la domanda formale di estradizione, corredata della documentazione prescritta, e non è sufficiente la trasmissione di una mera nota diplomatica che annunci l’invio della domanda. La mancata ricezione della domanda formale nel termine indicato determina la revoca della misura cautelare custodiale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari rigettava la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere presentata nell’interesse di un cittadino francese e svizzero, arrestato il 10/10/2025 in quanto destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso dalle Autorità statunitensi il 21/07/1999. La richiesta di scarcerazione si fondava sull’avvenuta decorrenza del termine di 45 giorni previsto dal Trattato per la presentazione della domanda di estradizione. La Corte di merito riteneva, invece, che tale domanda fosse stata validamente presentata il 20/11/2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la legge 16 marzo 2009 n. 25, che ha recepito i Trattati di estradizione tra Italia e Stati Uniti, unitamente all’Accordo tra Unione Europea e Stati Uniti del 25 giugno 2003. Da tale quadro normativo emerge che l’art. XII del Trattato impone all’Autorità richiedente di far pervenire la richiesta formale di estradizione e la documentazione prevista entro 45 giorni dall’arresto.
Nella fattispecie, l’arresto provvisorio era stato eseguito il 10/10/2025, e da tale data il termine perentorio doveva intendersi correttamente decorso. La Corte ha quindi valutato la comunicazione trasmessa dal Ministero della Giustizia alla Corte d’appello il 20/11/2025, consistente in una «nota verbale» con cui l’Ambasciata statunitense annunciava l’invio della domanda di estradizione, riservandosi di trasmettere successivamente la documentazione. Tale nota, come rilevato dalla Cassazione, non integra la richiesta formale richiesta dalla normativa, né contiene la documentazione prescritta.
Il Collegio ha precisato che la finalità del termine perentorio è quella di scongiurare che l’arresto provvisorio si trasformi in una detenzione prolungata in assenza di un formale atto di richiesta. In tale ottica, la semplice nota diplomatica non è elemento idoneo a interrompere o soddisfare l’onere previsto. Non essendo pervenuti entro il termine la domanda e i documenti richiesti, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la scarcerazione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della misura cautelare.
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Nota della Redazione
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