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Reiterazione dei motivi di appello e sindacato di legittimità (Cass. pen. n. 21430 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello, il ricorso per cassazione che proponga censure concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, la cui motivazione, ove congrua e adeguata, è immune da censure di manifesta illogicità. In tema di reato di cui all’art. 186 cod. strada, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. non sussiste l’obbligo di rilasciare l’avviso di cui all’art. 114 cod. proc. pen. anche in forma scritta, essendo sufficiente una mera comunicazione orale, salva la verbalizzazione. Il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da ponderata e non arbitraria valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in appello per il reato di cui all’art. 186 cod. strada, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Con il primo motivo di censura, lamentava la mancata comunicazione in forma scritta dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.; con il secondo, deduceva una rivalutazione delle fonti probatorie; con il terzo, infine, contestava il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., non è ravvisabile l’obbligo di rilasciare l’avviso anche in forma scritta, essendo sufficiente una mera comunicazione orale, salva la verbalizzazione, richiamando il precedente Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 – 01.

Il secondo motivo è stato ritenuto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale ben ricostruito la dinamica del sinistro valorizzando una pluralità di fonti probatorie convergenti e non rivalutabili in sede di legittimità.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha spiegato di non avere ravvisato ragioni specifiche idonee a giustificare la concessione, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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