L’inesistenza o la mancanza della procura alle liti non è sanabile (Cass. Sez. Un. n. 37434 del 21.12.2022)
Principi di diritto (Massima)
Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. La sanatoria ivi prevista è limitata all’ipotesi di nullità della procura al difensore, per la quale il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della stessa, con effetti ex tunc. Il difetto di rappresentanza sostanziale è sanabile in ogni stato e grado mediante la costituzione del soggetto legittimato, mentre l’assenza della procura alle liti costituisce un presupposto processuale non surrogabile, salva l’eccezione di cui all’art. 125, comma secondo, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società attrice convenne in giudizio il lavoratore per ottenere il rilascio di due autorimesse, la rimessione in pristino, il pagamento dei lavori e un equo indennizzo per l’occupazione senza titolo. Il convenuto si costituì allegando l’esistenza di altro contenzioso e proponendo domanda riconvenzionale, ma il Tribunale dichiarò inammissibile l’atto di costituzione per assenza di procura speciale, dichiarandone la contumacia e condannando il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite.
La Corte d’appello di Torino rigettò l’impugnazione e avverso tale decisione fu proposto ricorso per cassazione. La Seconda Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite per la soluzione della questione di massima di particolare importanza: se il giudice debba assegnare il termine per il rilascio della procura solo in caso di procura presente in atti ma affetta da nullità, oppure anche quando l’avvocato abbia agito senza alcuna procura.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dapprima dichiarato inammissibile l’istanza di interruzione del processo per intervenuto fallimento, non operando tale istituto nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio e in cui i mutamenti della capacità di stare in giudizio sono irrilevanti.
Nel merito, la Corte ha nettamente distinto il difetto di rappresentanza sostanziale – sanabile in ogni stato e grado mediante la costituzione del soggetto legittimato che ratifica l’operato del falsus procurator – dalla rappresentanza tecnica in giudizio, retta da norme di diritto pubblico che impongono la necessaria investitura del procuratore. La procura alle liti, la cui ostensione è compenetrata al primo atto giudiziario, costituisce presupposto processuale non surrogabile, salva l’eccezione del rilascio posteriore alla notificazione ma anteriore alla costituzione di cui all’art. 125, comma secondo, cod. proc. civ.
Quanto all’interpretazione dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 69/2009, la Corte ha privilegiato la tesi restrittiva, valorizzando il dato letterale: la norma contempla solo il “vizio che determina la nullità” della procura, categoria emendabile attraverso la rinnovazione o il nuovo rilascio, non l’inesistenza della stessa. Un’interpretazione estensiva si porrebbe in contrasto con gli artt. 82, 83, 125, 165 e 166 cod. proc. civ., frustrando il principio del ministero del difensore.
La Corte ha inoltre richiamato la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 – che dal 30 giugno 2023 ha espressamente introdotto l’ipotesi della “mancanza della procura” – quale conferma a contrario della correttezza dell’interpretazione adottata per il regime vigente. Quanto alla procura speciale per il giudizio di cassazione, è stata esclusa anche per il nuovo regime la sanatoria del difetto, richiedendo l’art. 365 cod. proc. civ. un mandato speciale che indichi specificamente il provvedimento da impugnare.
Il primo e il terzo motivo di ricorso sono stati rigettati, così come il secondo, non vertendosi in ipotesi di c.d. “terza via” ma nel rilievo doveroso di un vizio processuale. Assorbiti il quarto e il quinto motivo, con condanna del difensore in proprio alle spese per l’assenza di procura. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza di “ragione eccezionale” data la funzione nomofilattica della decisione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 82 c.p.c. – Patrocinio
- Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti
- Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
- Art. 165 c.p.c. – Costituzione dell'attore
- Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso