Litisconsorzio processuale nella domanda di inefficacia per difetto di rappresentanza (Cass. civ. n. 41438 del 23.12.2021)

Principi di diritto (Massima)
Se la domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto è proposta dallo pseudo rappresentato non solo nei confronti del terzo, ma anche nei confronti del rappresentante senza potere che ha contrattato, il realizzato cumulo soggettivo trasforma l’originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale. Ne consegue che l’estinzione del giudizio, determinata dalla mancata rinnovazione della citazione nei confronti del rappresentante senza potere non costituitosi, deve essere dichiarata con riferimento all’intero processo e non nei soli confronti di tale parte, potendo la sentenza di merito essere emessa solo in presenza di tutti i litisconsorti.

Il Fatto

All’esito di un sequestro giudiziario, la società attrice convenne in giudizio il terzo acquirente e il presunto falsus procurator, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia della vendita di un veicolo, stipulata senza procura, e il risarcimento del danno. Fallita la notifica nei confronti del presunto falsus procurator e non riuscita la rinnovazione nel nuovo termine concesso dal Tribunale, l’attrice rinunciò alla domanda nei suoi confronti. Il Tribunale accolse la domanda contro l’acquirente, ma la Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale, dichiarò l’estinzione dell’intero giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307, commi 3 e 4, cod. proc. civ., ravvisando un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina dapprima l’eccezione di tardività del ricorso, disattendendola: il controricorrente non aveva fornito la prova della notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve, mancando la relata di notificazione ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la critica alla motivazione della sentenza impugnata: l’accertamento dell’inefficacia del contratto per difetto di potere rappresentativo riguarda esclusivamente il rapporto giuridico tra pseudo rappresentato e terzo, essendo la rappresentanza senza potere ex art. 1398 cod. civ. solo l’oggetto di un accertamento incidentale. Sotto il profilo genetico, il litisconsorzio è quindi facoltativo.

Tuttavia, la Corte rileva che il dispositivo è conforme a diritto e provvede alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., enucleando la figura del litisconsorzio necessario processuale. Una volta che l’attore ha proposto la domanda non solo contro il terzo, ma anche contro il falso rappresentante, il cumulo soggettivo rende la statuizione efficace nei confronti di tutti e il litisconsorzio non può più essere sciolto né dall’attore né dal giudice. Diversamente dal litisconsorzio sostanziale, che ha carattere originario, quello processuale mira a prevenire giudicati contrastanti.

La mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti del falso rappresentante non muta i termini della questione: ciò che rileva è il contenuto della domanda. L’estinzione per mancata rinnovazione della citazione, ex art. 307, comma 3, cod. proc. civ., non può che riguardare l’intero processo, poiché la sentenza di merito può essere emessa solo in presenza di tutti i litisconsorti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1398 c.c.

Tutte le 28 sentenze sull'art. 1398 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *