Buoni fruttiferi postali serie 18B: la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Bari n. 3129 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono prodotti finanziari né strumenti del mercato monetario, poiché la relativa natura è espressamente esclusa dall’art. 1, lett. u), T.U.F. e trattasi di titoli non cedibili e non negoziabili: ne deriva la competenza per materia dell’ABF. Sussiste altresì la competenza temporale dell’Arbitro quando la causa petendi investe l’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, trattandosi di vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto. Per i buoni della serie 18B, di durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione, il dies a quo della prescrizione decennale decorre dalla scadenza del diciottesimo mese, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000.

Il Fatto

La ricorrente afferma di essere titolare di un BFP emesso il 6 ottobre 2005 per l’importo di 250 euro, del quale le è stato negato il rimborso per intervenuta prescrizione. La stessa riferisce di essere titolare di altri cinque buoni, con scadenza ventennale e sottoscritti nella medesima data, regolarmente rimborsati, e di aver richiesto in sede di sottoscrizione soltanto titoli con durata ventennale, apprendendo solo in occasione della richiesta di liquidazione che il buono non rimborsato aveva una durata di diciotto mesi.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro sia ratione temporis sia per materia, qualificando i buoni come prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme speciali. Nel merito sostiene che il titolo appartiene alla serie 18B, con scadenza al 6 aprile 2007 e prescrizione compiuta il 7 aprile 2017, e che la richiesta di liquidazione è intervenuta dopo tale termine, senza atti interruttivi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le due eccezioni preliminari. Quella di incompetenza per materia non è accolta: l’art. 1, lett. u), T.U.F. esclude espressamente che i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari, e il successivo comma 1 ter chiarisce quali siano gli strumenti del mercato monetario. I BFP, pertanto, non sono qualificabili né come strumenti né come prodotti finanziari, anche perché si tratta di titoli non cedibili e non negoziabili. Il richiamo è alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013.

Quanto alla competenza temporale, l’art. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale esclude le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Il Collegio osserva che, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, la competenza sussiste quando la domanda investe l’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti. La prescrizione costituisce vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, con la conseguenza che la competenza temporale va affirmata.

Nel merito, dalla documentazione emerge che il buono riporta sul retro l’indicazione della serie 18B e la data di emissione, ma nulla in ordine alla scadenza e ai tempi di prescrizione. I buoni della serie 18B sono stati istituiti con D.M. 6 ottobre 2004, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2005, il cui art. 3 prevede durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione e liquidazione alla scadenza del diciottesimo mese.

Sulla decorrenza del termine, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024, secondo cui alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000 si applica l’art. 8, comma 2, che fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo. L’orientamento è dichiarato in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19243 del 2023; Cass. n. 23006 del 2023). Per i buoni a diciotto mesi il dies a quo è quindi individuato nel giorno della sottoscrizione più diciotto mesi.

Applicando tali principi, il buono emesso il 6 ottobre 2005 scadeva il 6 aprile 2007, con prescrizione compiuta il 7 aprile 2017. Il reclamo dell’11 ottobre 2025 è dunque ampiamente successivo. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1 TUF

Tutte le 54 sentenze sull'art. 1 TUF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *