Operazione autorizzata e colpa grave del cliente escludono il rimborso per truffa (ABF Collegio di Bologna n. 4903 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal titolare del conto presso lo sportello fisico dell’intermediario, ancorché determinato da artifizi e raggiri di un terzo, costituisce operazione autorizzata e resta fuori dal perimetro della disciplina sulle operazioni non autorizzate dettata dal D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II. Non opera, pertanto, la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Resta possibile, sul piano del diritto comune, una responsabilità concorrente dell’intermediario ex art. 1218 c.c., ma solo se la documentazione attestante un suo apporto causale alla frode, per mancata adozione di adeguate misure di sicurezza e monitoraggio. La colpa grave del pagatore, che abbia eseguito l’operazione senza rappresentare al dipendente le richieste del frodatore, assume rilievo causale assorbente e lascia la perdita interamente a suo carico.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di avere ricevuto sul cellulare un SMS, apparentemente proveniente dall’intermediario, che la informava di una richiesta di autorizzazione di un pagamento di € 1.490,00 e la invitava a contattare un numero di assistenza. Chiamato quel numero, parlava con un sedicente operatore del servizio di sicurezza, il quale le riferiva del blocco del bonifico e la invitava a recarsi in filiale. Poco dopo veniva contattata da un’utenza recante sul display la dicitura dei Carabinieri e, tramite WhatsApp, da un sedicente consulente bancario che le forniva le coordinate per un bonifico di € 30.000,00 con causale “pagamento ascensore condominiale”.

La ricorrente eseguiva personalmente l’operazione presso lo sportello e solo in seguito, insospettita, contattava la filiale, che attivava le procedure di blocco. Esperito infruttuosamente il reclamo, chiedeva all’Arbitro la condanna dell’intermediario al risarcimento di € 30.000,00, lamentando la violazione degli obblighi di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e di correttezza e buona fede. L’intermediario eccepiva l’avvenuta disposizione personale dell’operazione, la colpa grave della cliente e l’estraneità dei numeri telefonici alla banca.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui, perché un’operazione possa dirsi non autorizzata e ricada nella disciplina speciale di attuazione della PSD II, deve difettare il consenso del pagatore. Nel caso in esame il consenso è presente, quantunque originato da una truffa: la ricorrente ha effettuato il bonifico su indicazioni telefoniche di un presunto operatore, nella convinzione di mettere in sicurezza i fondi del conto.

Richiamando precedenti conformi dei Collegi, il Collegio esclude quindi l’applicazione del regime di protezione e ritiene irrilevante l’eventuale prova sull’autenticazione, trattandosi di operazione disposta e autorizzata personalmente dal titolare dello strumento, sia pure sulla base di un consenso viziato dagli artifizi del truffatore. In ipotesi analoghe si è ribadito che l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti eseguiti di persona, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa.

Il Collegio verifica poi se, oltre alla colpa della ricorrente, emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode, tale da determinare una responsabilità concorrente e una ripartizione della perdita. Passa in rassegna gli indici elaborati dagli orientamenti condivisi — mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di anomalia — e non ne ravvisa alcuno. Per l’addetto allo sportello, a differenza del cliente, la causale utilizzata non costituiva di per sé indice di anomalia; la ricorrente, contattata dai truffatori, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti all’addetto anziché restare in linea con gli interlocutori.

Il Collegio valorizza inoltre la documentazione dell’intermediario: le coordinate del beneficiario non erano presenti nella black list interbancaria e la segnalazione alla banca destinataria è stata prontamente effettuata, con esito negativo. La causale “pagamento ascensore condominiale” era di per sé inverosimile rispetto alla pretesa finalità di protezione dei risparmi e doveva insospettire la ricorrente. Non emergono dunque profili di negligenza imputabili all’intermediario con rilevanza causale: la perdita economica resta interamente a carico di chi ha eseguito personalmente l’operazione. Il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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