Ammonimento del Questore: irrilevanti fine della convivenza e riabilitazione (TAR Abruzzo n. 433 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento previsto dall’art. 3 d.l. n. 93/2013 ha finalità preventive e si fonda su elementi attendibili dai quali desumere un fatto riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. Il Questore esercita una funzione valutativa ampiamente discrezionale su un quadro indiziario, con sindacato di legittimità limitato alla manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura rispetto ai fatti accertati. L’adozione del provvedimento prescinde dal venir meno della relazione affettiva o della convivenza e può avvenire anche in assenza di querela. La riabilitazione del destinatario non impedisce di valorizzare la precedente condanna quale indizio del pericolo di reiterazione. L’omessa audizione a sommarie informazioni non è motivo di annullamento, essendo il contraddittorio garantito dalla facoltà di presentare osservazioni.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’avviso orale con cui il Questore di L’Aquila lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal compiere atti di violenza nei confronti della ex convivente e della figlia di lei. Deduce difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge n. 119/2013.

Il ricorrente rileva che la Questura avrebbe valorizzato elementi risalenti e che il provvedimento è stato adottato senza sentirlo a sommarie informazioni e notificato a notevole distanza dalla denuncia dei Carabinieri, quando i rapporti con le presunte vittime erano già cessati e queste non avevano sporto querela. Il Ministero dell’Interno e la Questura resistono. All’udienza pubblica del 18 settembre 2024 la causa passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’ammonimento: misura preventiva fondata su elementi attendibili, adottata dal Questore nell’esercizio di una funzione valutativa ampiamente discrezionale di un quadro indiziario dal quale verosimilmente emergono condotte di stalking o di violenza domestica. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto ai fatti accertati, ovvero al rinvio a fatti la cui verità risulti manifestamente smentita.

Nel caso concreto i fatti posti a presupposto dell’ammonimento sono circostanziati e dettagliatamente riferiti nel provvedimento e indicano nel ricorrente l’autore di numerose e reiterate condotte violente — maltrattamenti, violenza privata, percosse, minacce, violazione di domicilio — subite dalla ex convivente e dalla figlia di lei. A tali riscontri, desunti dalla denuncia dei Carabinieri, si aggiunge un precedente specifico: una condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen. Tali elementi sono stati considerati indizi univoci e certi del carattere violento del ricorrente, con apprezzamento discrezionale esente dai vizi denunciati.

Il Collegio affronta poi i tre argomenti difensivi. Quanto alla cessazione della relazione, osserva che l’art. 3, comma 1, d.l. n. 93/2013 non subordina l’adozione del provvedimento alla persistenza della convivenza: l’interruzione dei rapporti riduce le occasioni di reiterazione, ma non elimina la possibilità che le condotte si ripresentino in contesti diversi. Quanto all’assenza di querela, la norma stabilisce espressamente che il Questore può procedere anche in assenza di querela.

Quanto alla riabilitazione, il rilievo dato alla condanna è coerente con la finalità preventiva della misura, perché consente, insieme agli altri riscontri, la compiuta verifica del pericolo di reiterazione, non già di limitare la sfera soggettiva del destinatario ma di assicurare l’incolumità delle persone che potrebbero nuovamente essere esposte ad azioni violente.

Infine, l’omessa audizione a sommarie informazioni non determina l’annullamento. L’art. 8 d.l. n. 11/2009, richiamato dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 93/2013, prevede che siano sentite le persone informate dei fatti, tra cui rientra anche il destinatario dell’ammonimento; la ratio di tale assunzione è però funzionale alla compiuta istruttoria, non al contraddittorio procedimentale, che resta garantito dalla facoltà di presentare osservazioni, cui il ricorrente non ha inteso avvalersi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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