Detenuto in 41-bis: nessun diritto soggettivo all’invio di pacchi postali (Cass. pen. n. 32374/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo all’invio all’esterno di pacchi postali da parte del detenuto, al quale è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza. Di conseguenza, non è esperibile il rimedio di cui all’art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell’amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali. Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione: solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione restano affidate alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria. La consegna di atti e documenti giudiziari al difensore trova regolamentazione nella Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che prevede la corrispondenza riservata per motivi di giustizia e non il pacco postale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. avverso il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, del reclamo inoltrato contro la decisione della Direzione della Casa circondariale di respingere la richiesta di inviare per pacco postale atti processuali al difensore e ai familiari. Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il divieto imposto dalla Direzione non precludesse totalmente l’esercizio del diritto, ma concernesse esclusivamente le modalità di esercizio dello stesso.
Il Tribunale di sorveglianza ha invece ritenuto che la richiesta non trovasse ostacolo nel regolamento: non applicabile l’art. 11.6 della Circolare DAP, che disciplina la spedizione di libri e riviste, mentre per la documentazione processuale si applica l’art. 16.4, che ne consente la consegna con le modalità previste per la corrispondenza, attuabile anche mediante pacco postale sottoposto a visto di censura. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia, articolando tre motivi. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando la precedente pronuncia secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo all’invio all’esterno di pacchi postali da parte del detenuto, al quale è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, con la conseguenza che non è esperibile il rimedio dell’art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell’amministrazione. Ha osservato che le prescrizioni imposte ai detenuti sono collegate alla funzione preventiva del regime detentivo speciale e che le disposizioni della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 si prefiggono di ottenere la più puntuale funzionalità del regime stesso. Dalla Circolare si trae conferma che, in presenza di limitazioni legali ai rapporti con l’esterno per ragioni di sicurezza, il diritto soggettivo riconosciuto è quello alla corrispondenza, sia pure sottoposta a visto di controllo, e non quello alla trasmissione di pacchi postali. La complessiva regolamentazione prevede la possibilità di utilizzare il pacco postale solo per l’invio ai familiari di generi alimentari, dolci e giocattoli.
La Corte ha precisato che la consegna di atti e documenti giudiziari al difensore trova esplicita regolamentazione nell’art. 16.4 della Circolare, che prevede la corrispondenza riservata per motivi di giustizia, e nell’art. 18.1, che vieta di sottoporre a limitazioni la corrispondenza per giustizia. Non è quindi previsto alcun diritto del detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis di inviare pacchi postali al difensore, rimanendo il rapporto adeguatamente assicurato per il tramite del diritto alla corrispondenza, presidiato dal divieto di controlli e di lettura degli atti. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, non ha affermato la ravvisabilità di un diritto alla trasmissione di pacchi, ma ha registrato l’assenza di un divieto nella Circolare, omettendo di confrontarsi con il punto nodale: se venga in considerazione un diritto del detenuto o un problema attinente alle modalità di esercizio di un diritto.
La Corte ha qualificato la fattispecie nell’ambito del diritto alla corrispondenza, nella sua declinazione di scambio di comunicazioni scritte con il difensore, con tutela che concilia riservatezza e sicurezza. La limitazione dell’uso del pacco postale attiene alle modalità di esercizio del diritto e non ne integra una lesione diretta. Il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. ammette la tutela delle posizioni qualificabili in termini di diritto, incise da condotte dell’amministrazione dalle quali derivi un attuale e grave pregiudizio: solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo, mentre le modalità di esplicazione restano affidate alle scelte discrezionali dell’amministrazione. Il Tribunale di sorveglianza, autorizzando l’invio con pacco postale, si è autoattribuito una funzione gestionale, sostituendosi all’amministrazione. L’ordinanza è stata quindi annullata senza rinvio ex art. 620, lett. c), cod. proc. pen., in quanto eccedente i confini della giurisdizione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.