Preavviso di segnalazione in SIC: prova della ricezione anche senza barcode (ABF Collegio di Napoli n. 454 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, il requisito di legittimità posto dall’art. 125, comma 3, T.U.B. e dal Codice di condotta di cui al Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019 è assolto quando l’invio avvenga tramite vettore con tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna e sia possibile riferire le attestazioni alla lettera contenente il preavviso. In mancanza del barcode, la prova della ricezione può essere raggiunta in via presuntiva quando concorrano almeno due tra i seguenti elementi: coincidenza della data indicata nella documentazione del vettore con quella del preavviso; corrispondenza tra il numero del contratto risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione. Il preavviso è atto recettizio e l’intermediario deve dimostrare l’effettiva ricezione; l’obbligo riguarda la prima segnalazione pregiudizievole e non le evoluzioni successive dell’inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha contestato davanti al Collegio di Napoli l’illegittimità di una segnalazione negativa in SIC relativa a un contratto di prestito finalizzato sottoscritto nel 2020. La doglianza non investiva l’inadempimento, pacifico tra le parti, ma il profilo formale: l’intermediario non avrebbe inviato alcun preavviso, obbligatorio ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e dell’art. 125, comma 3, T.U.B..

In particolare, il ricorrente aveva rilevato che il barcode riportato nel documento di tracciabilità non compariva sulla presunta lettera di preavviso allegata dall’intermediario e che, in assenza di tale elemento di corrispondenza, non sussisteva alcuna evidenza oggettiva di un collegamento certo tra la comunicazione e il documento di tracciabilità. Ha chiesto la cancellazione dell’iscrizione e il risarcimento del danno all’immagine, quantificato in € 5.000,00. L’intermediario ha resistito, sostenendo che il preavviso era stato recapitato e che la ricezione poteva provarsi anche senza barcode.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto circoscritto la controversia: non è contestata sul piano sostanziale l’esistenza di inadempienze e ritardi nei pagamenti, ma solo il profilo formale della segnalazione. Ha richiamato l’art. 125, comma 3, T.U.B., secondo cui i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano informazioni negative, e la disciplina del Codice di condotta allegato al Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, che considera idoneo all’adempimento l’invio tramite vettore con tracciatura e certificazione della consegna, con lettura del codice a barre univoco assegnato alla lettera.

Il Collegio ha poi precisato la fisionomia dell’obbligo: il preavviso è richiesto per la prima segnalazione pregiudizievole, di norma il primo ritardo, e non costituisce requisito di legittimità per le segnalazioni che rappresentino la successiva evoluzione dell’iniziale inadempimento. La finalità è consentire al debitore di sanare la morosità entro quindici giorni ed evitare la segnalazione. Ha richiamato in proposito il provvedimento di interpretazione autentica del Garante del 26 ottobre 2017, che configura il preavviso come atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con l’onere per l’intermediario di dimostrare l’effettiva ricezione.

Venendo alla prova, il Collegio ha aderito all’orientamento univoco dei Collegi territoriali: la ricezione è provata, per i sistemi con tracciatura GPS, dalla coincidenza tra i codici a barre delle attestazioni e quelli delle comunicazioni. Anche in mancanza del barcode, la prova può ritenersi raggiunta in compresenza di almeno due delle tre circostanze sopra richiamate, come sintetizzato da Coll. ABF Bari, dec. n. 20485/21, oltre che da Coll. ABF Roma, n. 937/13 e n. 8818/2016 e Coll. ABF Milano n. 6135/18.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti della prova presuntiva: la data di recapito della missiva (04/8/2021) è temporalmente compatibile con quella del preavviso (03/8/2021); l’indirizzo utilizzato coincide con quello del documento di identità e del contratto; il codice TNT37178 indicato nella certificazione del vettore corrisponde al flusso di invio univoco relativo a quello specifico contratto e a quella precisa comunicazione, come risultante dal sistema AS400. Il ricorso è stato quindi rigettato, insieme alla domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata e priva di prova del pregiudizio, e la segnalazione è stata ritenuta legittima sotto il profilo sostanziale e formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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