Prescrizione buoni fruttiferi decorre dalla scadenza e carenza informativa non la sospende (ABF Collegio di Milano n. 2373 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza del titolo, momento in cui il credito diviene esigibile. L’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio, non anche dagli impedimenti soggettivi o dagli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 cod. civ. prevede tassative ipotesi di sospensione. La mancata informazione sulla data di cessazione della fruttuosità e sulla conseguente prescrizione è un mero impedimento di fatto, che non sospende il termine. La conoscibilità legale, assicurata dalle formalità previste dalla legge, fonda un principio di autoresponsabilità del sottoscrittore. Gli obblighi informativi costituiscono un obbligo di cooperazione aggiuntivo, privo di incidenza sull’esercitabilità in concreto del diritto di credito.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo l’interlocuzione in fase di reclamo, si rivolge all’Arbitro deducendo di aver smarrito un buono fruttifero postale, anche a causa del periodo di pandemia, e contestando che l’intermediario non lo avesse informato della scadenza e della riscuotibilità del titolo. Chiede quindi il rimborso.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale — trattandosi di titolo sottoscritto prima del sesto anno precedente la proposizione del ricorso — e l’incompetenza per materia, qualificando il prodotto come finanziario e sottratto al titolo VI, capo I, t.u.b. Nel merito rappresenta che il buono appartiene alla serie “CD”, con durata di sei o dieci anni, che la data di emissione era visibile e che la proroga legata alla pandemia non era applicabile nella specie. Il ricorrente replica che la prescrizione gli è stata comunicata solo in occasione della richiesta di rimborso del 21.11.2025 e che la carenza informativa avrebbe ingenerato un affidamento sulla persistente validità del titolo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sulla competenza per materia richiama il Collegio di coordinamento: deve escludersi la qualificazione dei buoni fruttiferi come prodotti finanziari, stante la non cedibilità e non negoziabilità nel mercato monetario ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, t.u.f. e l’espressa esclusione dei depositi postali operata dall’art. 1 lett. u) t.u.f. Sulla competenza temporale osserva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti: l’eccezione attiene a una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, ancorché sorto prima del termine dei sei anni.
Nel merito il titolo risulta emesso il 07.03.2000 per Lire 5.000.000, con dicitura “A TERMINE”. La serie di appartenenza, pur non indicata sul retro, è individuabile dalla data di emissione: si tratta della serie CD, istituita con D.M. Tesoro 22 febbraio 2000, la cui durata è di sei o dieci anni.
Quanto alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Il Collegio richiama il principio del Collegio di coordinamento (dec. n. 6196/2024), che applica alle serie emesse prima dell’entrata in vigore del decreto la decorrenza dalla data di scadenza. Essendo il buono scaduto il 07.03.2010, la prescrizione è maturata il 07.03.2020. La proroga pandemica prevista dall’art. 34, comma 3, D.L. n. 34/2020, da ultimo prorogata dall’art. 11, comma 1, D.L. n. 52/2021, consentiva la riscossione entro il 30.09.2021.
La prima richiesta risulta però presentata solo il 12.11.2025, con conseguente estinzione del diritto al rimborso. Non muta l’esito la dedotta mancata informazione: la scadenza individua oggettivamente la sola possibilità legale di esercizio del diritto, e un mero impedimento di fatto non assume rilievo. La conoscibilità legale è garantita dalla pubblicazione della normativa ministeriale in Gazzetta Ufficiale e dagli avvisi nei locali aperti al pubblico, donde un principio di autoresponsabilità del sottoscrittore. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti
- Art. 1 TUF – Definizioni