Riparazione per ingiusta detenzione: condotte colpose del prosciolto ostano al diritto (Cass. pen. Sez. IV n. 2041 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice può attribuire rilievo agli stessi fatti accertati nel processo penale di cognizione, senza che rilevi che questo si sia concluso con l’assoluzione dell’imputato. Le regole di giudizio della fase cautelare e di quella di merito sono diverse: solo in quest’ultima opera il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sicché la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano autonomo. Il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali, né non provate circostanze che questi ha valutato dimostrate. Ai fini della condizione ostativa della colpa grave, rilevano le condotte, processuali ed extraprocessuali, che valutate ex ante abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo trascorso agli arresti domiciliari — complessivamente 399 giorni — in relazione a reati di usura ed estorsione. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 12 giugno 2024, aveva rigettato l’istanza, ravvisando condotte gravemente colpose ostative all’accoglimento.
L’istante e i suoi familiari erano stati tratti in arresto in flagranza nel settembre 2010, sulla base di querela, dichiarazioni delle persone offese e documentazione contabile acquisita in perquisizione. Nel novembre 2022 il Tribunale di Salerno li aveva assolti perché il fatto non sussiste, ritenendo le persone offese sostanzialmente inattendibili e le accuse prive di adeguati riscontri. La Corte della riparazione aveva però valorizzato una conversazione registrata e la definizione atipica di una posizione debitoria tramite consegna di merce. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non merita accoglimento. La Corte ricorda anzitutto che nel giudizio di riparazione si può dare rilievo agli stessi fatti accertati in sede penale, pur in presenza di assoluzione fondata sui medesimi elementi posti a base della misura cautelare, trattandosi di evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili (Sez. IV n. 2145 del 13.01.2021, Rv. 280246-01).
Il giudice della riparazione opera su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del merito, ma tale autonomia non gli consente di ritenere provati fatti non considerati tali dal giudice della cognizione, né non provate circostanze che questi ha valutato dimostrate (Sez. IV n. 12228 del 10.01.2017, Rv. 270039; Sez. IV n. 46469 del 14.09.2018, Rv. 274350-01).
Nel caso concreto la Corte della riparazione ha applicato correttamente i criteri dell’art. 314 cod. proc. pen. e ha posto l’accento su condotte comunque accertate nel processo di cognizione, pur ritenute prive di rilevanza penale, in termini ostativi al riconoscimento del diritto. Il giudizio riparatorio richiede di verificare se le condotte del ricorrente, di natura processuale ed extraprocessuale, valutate ex ante, abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.
La Corte territoriale ha valorizzato la conversazione intercorsa tra il ricorrente, la figlia e un dipendente delle persone offese, contenente riferimenti a prestiti di denaro, a tassi di interesse e al timore di incriminazioni: dialogo richiamato dalla sentenza di assoluzione e non negato dal giudice di merito. Di fronte a tale contenuto la difesa non si è confrontata, salvo estrapolarne un frammento neutro. È stata inoltre valorizzata la definizione atipica della posizione debitoria, mediante consegna di merce in luogo della somma dovuta, benché il rapporto debitore-creditore fosse intercorso tra società e in assenza di accordo scritto (Sez. III n. 36336 del 19.06.2019, Rv. 277662-01).
La motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta illogica né contraddittoria e non è smentita dalla sentenza assolutoria. Le censure circa la mancata indicazione del nesso di causalità tra condotta colposa e misura cautelare sono superate dal rilievo del collegamento sinergico tra le condotte e l’adozione della misura. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00.
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Nota della Redazione
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