Segnalazione SIC legittima se SMS preavviso consente ricezione tracciata (ABF Collegio di Bari n. 1845 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia è legittima al ricorrere di due presupposti: la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui l’invio del preavviso di segnalazione. Il preavviso ha natura di atto unilaterale ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., e grava sull’intermediario l’onere di provare la ricezione, non essendo previste forme particolari di comunicazione. Il preavviso inviato mediante messaggistica istantanea è idoneo allorché la modalità, previamente concordata e tracciata nella consegna, consenta di presumere la conoscenza del destinatario salvo prova contraria. Il contenuto del preavviso è congruo quando consente al destinatario di individuare il rapporto e regolarizzare la posizione per evitare la segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla resistente e alle banche dati la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico, ritenendole illegittime per carenza dei presupposti sostanziali e formali. Contestava in particolare di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione, lamentando che gli SMS inviati tramite piattaforma esterna non garantissero prova della spedizione e della consegna, e che il loro contenuto fosse privo di indicazioni essenziali quali importo della rata, data di scadenza, IBAN e conseguenze della mancata regolarizzazione.
L’intermediario eccepiva di aver inviato il preavviso sia in formato cartaceo al domicilio eletto, sia tramite SMS all’utenza rilasciata in sede di stipula, e richiamava la dichiarazione della società fornitrice del servizio quale prova della consegna. Il ricorrente ribadiva in repliche l’inadeguatezza del mezzo SMS e l’assenza di prova della ricezione, insistendo per l’accoglimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la fattispecie richiamando la giurisprudenza arbitrale consolidata (Coll. Coord. n. 3499/2012): la legittimità della segnalazione presuppone la corrispondenza tra evento e inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui il preavviso. La sua funzione informativa impone di riconoscergli la natura di atto ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., indipendentemente dalla natura non patrimoniale dell’atto.
Sul piano dell’onere probatorio, secondo la giurisprudenza arbitrale (Coll. Coord. n. 3089/2012) spetta all’intermediario dimostrare la ricezione del preavviso, pur senza forme particolari di comunicazione. Il Collegio esamina la schermata prodotta dalla società incaricata dell’invio: per ciascun contratto risultano distinte la “Data di accettazione” e la “Data di recapito al cliente”, con differenza di pochi secondi, e il numero telefonico coincide con quello indicato in sede di stipula.
Il ricorrente si limita ad affermare di non aver ricevuto l’SMS, senza contestare la correttezza del numero né allegare l’impossibilità, senza sua colpa, di avere notizia della comunicazione: viene così integrata la presunzione di conoscenza prevista dall’all. 1 al Codice di condotta, adottato con provvedimento del Garante n. 163 del 12/09/2019. Il Collegio verifica altresì il rispetto dei termini, rilevando che tra l’invio dei messaggi (23 e 25 ottobre 2023) e la visibilità delle segnalazioni nei SIC (dicembre 2023) è decorso un periodo superiore ai quindici giorni previsti dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta.
Quanto al contenuto, il Collegio esclude che il preavviso debba riportare importi, modalità di pagamento e termini, non sussistendo una previsione normativa sul contenuto essenziale: la congruità si valuta caso per caso e il preavviso è legittimo quando consente di individuare il rapporto e regolarizzare la posizione (Coll. Bari n. 9354/2023). Nel caso concreto il messaggio richiamava espressamente i finanziamenti e l’avvertimento della registrazione presso le banche dati.
Sul presupposto sostanziale, la contestazione del ricorrente è rimasta generica. Il Collegio ribadisce che nei SIC privati rileva la veridicità dell’inadempimento, consistente in perduranti ritardi e non nello stato di insolvenza richiesto per la Centrale dei Rischi; il termine “sofferenza” presuppone il dato oggettivo di una serie ripetuta di inadempimenti o il passaggio al contenzioso (Coll. Bari n. 11797/2022 e n. 9585/2021). L’estratto conto e la lista dei movimenti provano i plurimi ritardi. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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