Errore di fatto in cassazione: riqualificazione valutativa non è ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. III n. 31513 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto e l’errore materiale, previsti dall’art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di ricorso straordinario avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, hanno natura e presupposti distinti. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è percepito in modo difforme da quello effettivo, con influenza causale sul processo formativo della volontà. Restano estranei all’area dell’errore di fatto, e sono perciò inoppugnabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario quando l’errore in cui si assume essere incorsa la Corte di cassazione abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Quarta Sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per cassazione. Quest’ultimo era stato avanzato avverso la decisione della Corte di appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto l’imputato da un reato e riqualificato un altro delitto, rideterminando la pena con concessione della sospensione condizionale.
La difesa ha dedotto un errore di fatto: la Quarta Sezione avrebbe ritenuto non devoluta in appello la doglianza sull’inquadramento dei doveri del responsabile e sull’assenza di una posizione di garanzia sui confini della cava, mentre la Corte territoriale vi avrebbe dedicato un’apposita sezione. Il ricorrente ne ha tratto una svista processuale della sentenza di legittimità, fondata su un fatto smentito dalle risultanze.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Richiama Sez. V n. 29240 del 01.06.2018, secondo cui l’errore materiale consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà formatasi e la sua estrinsecazione grafica, mentre l’errore di fatto è una svista sugli atti interni al giudizio di legittimità, connotata dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà.
Ne deriva, sul piano dei confini del rimedio, che gli errori di valutazione e di giudizio sono inoppugnabili. La non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione va assimilata agli errori di diritto. La Corte richiama Sez. III n. 47316 del 01.06.2017, che esige l’incidenza della svista sulla decisione, e Sez. VI n. 28424 del 23.06.2022, che dichiara inammissibile il ricorso quando l’errore abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito.
Applicando tali principi, il ricorso è infondato. La censura si concentra sulla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo, ma non incide in termini decisivi sulla tenuta della motivazione della Quarta Sezione. Questa, dopo aver rilevato che la doglianza sulla violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 128 del 1959 non era stata devoluta in appello, ha precisato che la norma richiamata non era posta a fondamento dell’affermata responsabilità.
I giudici di legittimità hanno inoltre confermato la qualità di direttore responsabile della cava rivestita dal ricorrente e l’omessa vigilanza sui limiti di coltivazione, con alterazione dei parametri di sicurezza. Sia nel ricorso originario sia in quello straordinario è mancato un confronto con le considerazioni della Corte territoriale, fondate sulla perizia non contestata.
La questione sulla specificità del motivo di appello resta quindi sullo sfondo, a fronte delle esaurienti argomentazioni di merito. In assenza di un reale errore percettivo, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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