Delibere condominiali annullabili e decadenza dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 11600 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio degli edifici, la categoria della nullità delle delibere assembleari ha estensione residuale e ricorre solo in casi tassativi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell’oggetto, contenuto illecito. Sono invece meramente annullabili le deliberazioni che ripartiscono in concreto tra i condòmini le spese di gestione in violazione dei criteri generali legali o convenzionali, sicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c.. Il condòmino che impugna una delibera deve allegare e dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, consistente in un apprezzabile pregiudizio patrimoniale derivante dalla decisione assembleare. La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. L’errore di diritto processuale è inammissibile se il ricorrente non dimostra il concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione proposta da una condòmina avverso numerose delibere assembleari, relative all’approvazione di consuntivi e preventivi, all’autorizzazione all’amministratore a costituirsi in giudizio, alla rimozione dei residui di una fontana dal cortile condominiale e all’esecuzione di lavori di sostituzione della caldaia. Il Tribunale, dopo la riunione delle cause, dichiarava cessata la materia del contendere su alcuni punti e rigettava le restanti domande. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la soccombenza virtuale del Condominio per le delibere sostituite o revocate e dichiarando la decadenza dell’attrice per l’impugnazione tardiva della delibera del 19 gennaio 2016, oltre alla carenza di interesse per le altre censure. La condòmina proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di nullità della procura del controricorrente, rigettandola per la specificità del conferimento dell’incarico difensivo per il giudizio di legittimità. Esamina quindi i motivi di ricorso, tutti respinti o dichiarati inammissibili. In particolare, valorizza il principio per cui la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di requisito per la trattazione nel merito della domanda.
Con riferimento alle delibere impugnate, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 sulla distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali. La nullità ha estensione residuale e riguarda solo i casi di mancanza degli elementi essenziali, impossibilità dell’oggetto o illiceità del contenuto. Le delibere che ripartiscono in concreto le spese in violazione dei criteri legali o convenzionali restano nell’alveo delle attribuzioni assembleari e sono quindi annullabili, con conseguente applicazione del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137, secondo comma, c.c..
La Corte sottolinea altresì che il condòmino il quale intenda impugnare una delibera per erronea ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare la derivazione di un apprezzabile pregiudizio patrimoniale, non essendo sufficiente una doglianza generica priva di elementi obiettivi, anche numerici, che dimostrino lo scostamento dai criteri tabellari. Quanto alla delibera che autorizza l’amministratore ad agire o resistere in giudizio contro un singolo condòmino, la compagine si scinde per contrapposti interessi e il condòmino in conflitto non ha diritto di partecipare alla votazione né legittimazione a impugnare.
Per i profili processuali, la Corte dichiara l’inammissibilità delle censure che deducono errori in procedendo senza specificare il concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa, secondo l’indirizzo per cui i vizi del procedimento non tutelano l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma solo l’eliminazione del pregiudizio effettivamente patito. Rigetta infine il motivo sulle spese, applicando il principio della soccombenza e chiarendo che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non determina soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione.
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Nota della Redazione
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