Mera acquisizione del certificato di morte non giustifica accertamenti tardivi (Cass. pen. Sez. 2 n. 10273 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati procedibili a querela, il termine di tre mesi previsto dall’art. 124, primo comma, cod. pen. decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. L’acquisizione del certificato di morte dell’assicurato, attestante il decesso in data antecedente alla sottoscrizione dei documenti, integra un elemento incontrovertibile e sufficiente per la conoscenza della falsità delle firme, senza che sia necessaria l’attività di ulteriori accertamenti. È onere di chi eccepisce l’intempestività della querela fornire una prova rigorosa, non essendo sufficienti semplici presunzioni; l’incertezza sulla decorrenza va risolta a favore del querelante. La mancanza ab initio della condizione di procedibilità comporta l’annullamento senza rinvio anche della sentenza di primo grado, travolgendo le statuizioni civili inscindibilmente connesse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno confermava la condanna di due soggetti, madre e figlio, per il reato di falsificazione continuata in concorso di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione (artt. 81, secondo comma, 110 e 642 cod. pen.). Agli imputati era contestato di avere apposto, con cadenza annuale dal 2012 al 2017, una firma apocrifa in luogo della titolare della polizza, deceduta nel 2011, al fine di ottenere una classe di merito più favorevole e corrispondere un premio assicurativo inferiore al dovuto, con la collaborazione del figlio che consegnava le richieste di rinnovo all’agente. La compagnia assicuratrice, costituitasi parte civile, aveva acquisito il certificato di morte dell’assicurata il 29/11/2017 e presentato querela il 12/03/2018.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel condividere il primo motivo di ricorso, ha ribadito che il termine per la proposizione della querela non decorre dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione della sua esistenza. In particolare, quando vengono svolti accertamenti indispensabili per l’individuazione del soggetto attivo, il termine decorre dall’esito di tali indagini, ma non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del mero fatto oggettivo sulla base di semplici sospetti.
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice aveva acquisito il certificato di morte dell’assicurata il 29/11/2017, data in cui era venuta a conoscenza del fatto che tutti i documenti successivi al decesso non potevano essere stati firmati dalla titolare della polizza. La Suprema Corte ha ritenuto che tale acquisizione costituisse un elemento serio e concreto, idoneo a integrare la conoscenza certa del fatto-reato, consistente nella falsificazione dei rinnovi contrattuali, senza che fosse necessario compiere ulteriori e non necessarie indagini. Le verifiche interne avviate dalla compagnia, aventi ad oggetto il sinistro denunciato e non la falsità dei rinnovi, non potevano pertanto differire il dies a quo del termine di cui all’art. 124 cod. pen.
La Corte ha quindi ritenuto che la querela presentata il 12/03/2018 fosse tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza certa del fatto, e ha dichiarato che l’azione penale non doveva essere iniziata. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, relativi rispettivamente all’interpretazione dell’art. 642 cod. pen. per i rinnovi contrattuali e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
L’annullamento senza rinvio ha travolto anche la sentenza di primo grado, stante la mancanza ab initio della condizione di procedibilità, e ha trascinato con sé le statuizioni civili, la cui sorte segue quella della condanna penale alla quale il risarcimento del danno era inscindibilmente connesso ex art. 538 cod. proc. pen. La Corte ha infine escluso la condanna della parte civile ai sensi dell’art. 542 cod. proc. pen., non essendo l’annullamento per difetto di querela assimilabile alle formule liberatorie indicate nel comma 1 della medesima disposizione.
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Nota della Redazione
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