Compenso dell’avvocato: l’accordo verbale è nullo e non può essere provato per testimoni (Cass. civ. Sez. 2 n. 24233 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’accordo sul compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità; la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi, e la prova testimoniale è ammissibile solo nei casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. In assenza di un valido accordo scritto, il compenso per l’attività professionale svolta va determinato secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, facendo riferimento al valore della controversia e ai criteri ivi indicati.
Il Fatto
Un avvocato ha convenuto in giudizio la società cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l’assistenza prestata in un contenzioso, quantificandoli nei valori medi di tariffa. La società si è costituita eccependo l’esistenza di un accordo verbale per contenere il compenso ai minimi tariffari in caso di soccombenza della cliente, o all’importo liquidato dal giudice in caso di vittoria. La Corte d’appello di Trento, ritenendo provato per testimoni tale accordo, ha liquidato il compenso in conformità alla liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza disposta nella sentenza che aveva definito la causa principale. Il professionista ricorre per cassazione, deducendo la nullità dell’accordo per mancanza della forma scritta e la conseguente impossibilità di provarlo per testimoni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 717/2023; Cass. n. 9733/2025), secondo cui l’art. 2233 c.c., come modificato dal d.l. n. 223/2006, richiede che l’accordo sul compenso professionale tra avvocato e cliente sia stipulato in forma scritta ad substantiam. La nullità che colpisce l’accordo in difetto di forma scritta non può essere sanata mediante prova testimoniale, salvo che ricorrano le ipotesi di perdita incolpevole del documento di cui agli artt. 2724 e 2725 c.c., non ravvisabili nel caso di specie.
La Corte d’appello aveva invece ritenuto sufficienti le dichiarazioni testimoniali per provare l’esistenza di un accordo verbale, basandosi sulla plausibilità della circostanza e sui rapporti di amicizia tra il legale e il rappresentante della società. Tale approccio è censurato dalla Cassazione, che rileva come la forma scritta non possa essere sostituita da alcun mezzo probatorio diverso, neppure dalla testimonianza o dalle presunzioni semplici.
La Corte chiarisce, inoltre, le modalità di liquidazione del compenso in assenza di un valido accordo. In tal caso, il giudice deve fare riferimento al D.M. n. 55/2014, applicando i valori medi di cui alle tabelle allegate, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 4 del decreto (caratteristiche dell’attività, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti, ecc.). Quanto al valore della controversia, l’art. 5 del decreto prevede che, nei rapporti tra cliente e professionista, si abbia riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire, potendo il giudice discostarsi dal valore della domanda solo quando risulti manifestamente diverso.
La sentenza impugnata, avendo liquidato il compenso direttamente in base all’importo delle spese di soccombenza riconosciute nella sentenza che aveva definito la causa principale, senza alcuna motivazione ulteriore, non ha correttamente applicato tali principi. La Cassazione cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, affinché provveda a una nuova liquidazione del compenso, seguendo i criteri indicati.
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