Compenso del geometra CTP: si applica l’art. 2233 cod. civ., non l’art. (Cass. civ. Sez. II n. 31379 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del geometra iscritto all’albo professionale, che abbia svolto attività di consulenza tecnica di parte in un giudizio civile, non è liquidato ai sensi dell’art. 2225 cod. civ., dettato per il prestatore d’opera non iscritto negli albi, ma ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., che impone di sentire il parere dell’associazione professionale di appartenenza e di adeguare la misura all’importanza dell’opera e al decoro della professione. La tariffa di cui alla legge n. 144/1949 disciplina le prestazioni stragiudiziali: l’art. 60, ove richiama l’assistenza tecnica nelle vertenze, si riferisce a quelle sviluppate fuori dal giudizio civile e non è pertanto applicabile al consulente tecnico di parte. La Corte può accogliere l’impugnazione per ragioni non dedotte, purché i fatti siano quelli esposti dalle parti e la qualificazione non comporti modifica officiosa della domanda né introduzione di eccezione in senso stretto.
Il Fatto
Il ricorrente, geometra, aveva prestato attività di consulenza tecnica di parte in favore di una cliente nell’ambito di una causa civile di divisione immobiliare, svolta tra il 2004 e il 2009. Il primo giudice aveva liquidato in suo favore un compenso di 25.637,20 euro, oltre accessori e detratto un acconto di 5.000 euro.
Investita dell’appello, la Corte d’Appello di Firenze aveva ridotto la somma a 10.000,00 euro, oltre accessori, al lordo dell’acconto e di quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte territoriale aveva fondato la quantificazione sull’art. 2225 cod. civ. e sull’art. 60, lettere B e C, della tariffa dei geometri di cui alla legge n. 144/1949, assumendo come riferimento gli importi liquidati al consulente d’ufficio e al consulente di parte avversario. Il geometra ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, avversati da controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte di legittimità chiarisce anzitutto di poter accogliere l’impugnazione anche per ragioni non dedotte, purché i fatti siano quelli esposti dalle parti e la qualificazione non modifichi officiosamente la domanda né introduca un’eccezione in senso stretto, richiamando sul punto Cass., Sez. Un., n. 19704/2015, Cass. n. 18775/2017, Cass. n. 26991/2021 e Cass., Sez. Un., n. 28975/2022.
Nel merito, i parametri normativi utilizzati dalla Corte d’Appello non sono corretti. L’art. 2225 cod. civ. riguarda la liquidazione del compenso del prestatore d’opera che non sia iscritto negli albi professionali. Il geometra, iscritto nel relativo albo ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 274/1929, va retribuito secondo i criteri dell’art. 2233 cod. civ.. A questa norma la Corte territoriale avrebbe dovuto fare riferimento.
Anche il richiamo alla tariffa di cui alla legge n. 144/1949 è errato. L’art. 1 della legge circoscrive la tariffa alle prestazioni professionali stragiudiziali. Nel caso di specie, invece, si trattava di prestazioni svolte dal geometra in giudizio quale consulente tecnico di parte. L’art. 60, che prevede il calcolo a discrezione per l’assistenza tecnica nelle vertenze, riguarda le vertenze che si sviluppano fuori dal giudizio civile.
L’errore non è ininfluente. L’art. 2233 cod. civ. prescrive che il compenso sia determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale di appartenenza e che la misura sia adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. La Corte d’Appello ha liquidato senza acquisire il parere del consiglio dell’ordine dei geometri e ha considerato l’importanza dell’opera solo come criterio correttivo di una quantificazione altrimenti compiuta sugli importi riconosciuti al consulente d’ufficio e al consulente di parte avversario.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per la rideterminazione del compenso secondo i principi esposti; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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