Accollo interno parziale non opponibile al creditore estraneo al contratto (Cass. civ. Sez. II n. 31380 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo esterno di cui all’art. 1273 c.c., perché non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’obbligazione originaria. Il terzo accollante risponde dell’adempimento nei confronti del solo accollato e non anche del creditore, che resta estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando dall’adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la stipulazione. Ne consegue che il giudice non può estendere al creditore, estraneo al contratto, l’efficacia della clausola di accollo contenuta in un preliminare stipulato tra terzi, in forza del principio di relatività degli effetti del contratto posto dall’art. 1372, secondo comma, c.c.

Il Fatto

Un professionista evocava davanti al Tribunale i committenti per ottenere il compenso per l’attività di progettazione svolta su un terreno, promesso in vendita con un preliminare a una società. Nella clausola n. 5 del preliminare la società promissaria acquirente si impegnava a farsi carico degli onorari del professionista e del collega, fino a 200.000 euro. Con sentenza non definitiva n. 719 del 2010 il Tribunale dichiarava improponibile la domanda verso altro soggetto e uno studio, ed escludeva il difetto di legittimazione dei committenti.

Con la successiva sentenza definitiva n. 588 del 2014 il Tribunale condannava i committenti al pagamento di 68.169,01 euro, detraendo dalla liquidazione del compenso 100.000 euro, pari alla metà della somma indicata nella clausola. Il professionista appellava dolendosi, tra l’altro, che il giudice avesse ritenuto a lui opponibile una clausola che la sentenza non definitiva aveva escluso essergli opponibile. La Corte d’Appello rigettava il motivo, affermando che il diritto alla retribuzione dovesse gravare sui committenti solo per la parte non assunta dalla società acquirente. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura di violazione del giudicato interno. Il ricorrente invocava il principio per cui la sentenza non definitiva, se non impugnata, preclude al giudice il riesame delle questioni decise e rende rilevabile d’ufficio la violazione del giudicato interno. Il motivo è su questo punto infondato: dalla lettura della sentenza non definitiva emerge che il passaggio sull’inefficacia della clausola n. 5 è solo incidentale, mentre la questione decisa con effetto preclusivo riguardava l’esclusione di altro soggetto e di uno studio dal novero dei chiamati in causa.

Fondate sono invece le censure sulla efficacia della clausola verso il creditore. La Corte d’Appello ha esteso al professionista, estraneo al preliminare e alla clausola, l’efficacia dell’accollo interno parziale da parte della società acquirente del debito dei committenti verso il medesimo professionista.

La Corte richiama la propria precisazione secondo cui, in tema di modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo esterno di cui all’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’obbligazione originaria, mentre il secondo configura un contratto a favore del terzo. Nell’accollo interno il terzo risponde nei confronti del solo accollato e non anche del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca. La sentenza impugnata contrasta con tale precisazione e con il principio del secondo comma dell’art. 1372 c.c.

La Corte accoglie quindi il primo motivo limitatamente alla seconda parte e il secondo motivo, rigettando il resto, cassa la sentenza impugnata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, decide nel merito condannando i committenti al pagamento in favore del professionista, oltre accessori, e alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

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