Concorso tra aggravante dello stalking e omicidio per la cessata relazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 871 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, costituisca uno sviluppo prevedibile dell’iter processuale, non essendosi verificata una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali. In tema di giudizio di appello, l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non sussiste quando la riforma in peius della sentenza di condanna dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto fondata sugli stessi elementi probatori, senza un nuovo apprezzamento dell’attendibilità delle fonti dichiarative. Le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576, primo comma, n. 5.1, e 577, secondo comma, cod. pen. rispondono a rationes diverse e possono pertanto concorrere, perchè la prima sanziona l’omicidio commesso dall’autore di atti persecutori in danno della stessa persona offesa, mentre la seconda attiene alla specificità del rapporto personale tra vittima e autore del reato.

Il Fatto

Un uomo veniva condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della ex compagna, con l’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 4, cod. pen. per avere agito per motivi abietti o futili, previa assorbimento del reato di atti persecutori nell’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen. La vittima era stata uccisa con numerosi colpi da punta e da taglio, al culmine di un contesto persecutorio caratterizzato da migliaia di messaggi e chiamate. La Corte d’assise d’appello, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, riconosceva l’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., per aver commesso il fatto in presenza o in danno del coniuge o della persona con lui convivente o comunque legata da relazione affettiva, ed escludeva le circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha affrontato i sette motivi di ricorso dell’imputato, rigettandoli tutti. In relazione al primo motivo, ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando che la diversa qualificazione dell’omicidio, da aggravato ai sensi dell’art. 577, primo comma, a aggravato ai sensi del secondo comma, costituiva uno sviluppo prevedibile del giudizio, essendo stata la cessazione della relazione affettiva già contestata nel capo relativo allo stalking e costituendo un epilogo decisorio ragionevolmente prevedibile per la difesa.

Quanto ai motivi concernenti la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la S.C. ha richiamato il principio per cui l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone la rinnovazione solo in caso di appello avverso sentenza di proscioglimento, non anche quando il giudice del gravame, qualificando in peius i medesimi fatti, pervenga a un aggravamento della condanna. Ha altresì precisato che la riforma non era fondata su un diverso apprezzamento dell’attendibilità dei testi, ma su una diversa valutazione giuridica degli stessi elementi fattuali, con obbligo di motivazione rafforzata che la corte distrettuale aveva adempiuto.

In relazione al quarto motivo, la Corte ha affermato che l’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen. non richiede come presupposto l’esistenza di una relazione affettiva tra autore e vittima, ma punisce l’omicidio commesso da chi sia già autore del delitto di atti persecutori, con la conseguenza che le due aggravanti possono concorrere, non essendovi interferenza fattuale necessaria.

Quanto alla configurabilità del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., la S.C. ha precisato che tale fattispecie è caratterizzata da eventi di danno o di pericolo alternativi e che la prova del nesso causale deve essere concreta e specifica, risultando nella specie integrata dal grave turbamento della vittima e dal mutamento delle sue abitudini di vita, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dai messaggi.

Infine, in relazione all’aggravante dei motivi abietti o futili, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che aveva ricondotto il gesto omicidiario alla volontà di possesso e all’intento punitivo per la decisione della donna di interrompere la relazione, escludendo la provocazione e valorizzando la preordinazione dei mezzi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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