Domande riconvenzionali in appalto e concorso del direttore dei lavori (Cass. civ. Sez. II n. 25705 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, le domande riconvenzionali della parte destinataria di un decreto ingiuntivo sono inammissibili quando i crediti azionati afferiscono a contratti distinti e successivi rispetto a quello dedotto in lite, salvo che sussista il medesimo interesse sostanziale già dedotto in via monitoria. La declaratoria di inammissibilità, fondata su un accertamento in fatto non rinnovabile in sede di legittimità, non è sindacabile sotto l’apparente deduzione del vizio di sussunzione. Quanto al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., la sua valutazione e l’imputazione dei singoli vizi dell’opera costituiscono accertamenti di merito insindacabili, se non per omessa valutazione di un fatto decisivo o motivazione apparente. Infine, la solidarietà ex art. 2055 c.c. opera a vantaggio del danneggiato e non riduce l’obbligazione dell’appaltatrice verso la committente, rimettendo al regresso la ripartizione interna.
Il Fatto
La committente affidava a una società di costruzioni un contratto di appalto a corpo per la realizzazione di un albergo, con corrispettivo pattuito sulla base del computo metrico allegato. La direzione dei lavori era affidata a un professionista esterno. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo di due fatture, subendo l’opposizione della committente, che chiedeva la revoca e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei vizi ai sensi degli artt. 1453, 1667 e 1669 c.c. La società resisteva chiedendo la conferma dell’ingiunzione e, a sua volta in via riconvenzionale, il pagamento di alcune opere.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, riconosceva i vizi con un concorso di colpa della committenza e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali dell’appaltatrice ai sensi dell’art. 36 c.p.c. La Corte di appello di Trento rideterminava il danno da vizi, confermava l’inammissibilità delle riconvenzionali e circoscriveva il concorso di colpa della committenza al solo vizio dell’isolamento acustico. Contro questa sentenza la società appaltatrice proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 c.p.c. per avere la Corte di appello dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali di pagamento. La censura è inammissibile. La Corte rileva che la declaratoria di inammissibilità riposa su un accertamento in fatto: i crediti azionati afferiscono a contratti d’appalto distinti e successivi rispetto al solo contratto dedotto in lite.
Sotto l’apparente deduzione del vizio di sussunzione, il ricorso sollecita una diversa ricostruzione dei fatti, mirando a una rivalutazione degli accertamenti di merito preclusa in sede di legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34476/2019. La censura non si confronta con l’effettiva ratio decidendi, ossia la riconducibilità dei crediti a incarichi distinti, accertata negli stessi termini in entrambi i gradi.
Il richiamo all’ammissibilità della reconventio reconventionis non coglie nel segno: la Corte di appello non ha negato in astratto tale facoltà, ma ha escluso in concreto il presupposto della connessione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c. e l’omesso esame del concorso di colpa del direttore dei lavori; anche questa censura è inammissibile, poiché il fatto storico lamentato è stato invece esaminato e scrutinato.
La Corte esclude che ricorra il vizio nel perimetro segnato da Sezioni Unite n. 8053/2014: la censura sollecita una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, non consentita in sede di legittimità. L’apprezzamento del concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. e l’imputazione dei singoli vizi sono accertamenti di merito insindacabili.
Quanto all’art. 2055 c.c., la solidarietà fra i corresponsabili opera a vantaggio del danneggiato, obbligando ciascuno per l’intero e rimettendo al regresso la ripartizione interna: essa non varrebbe a ridurre l’obbligazione dell’appaltatrice verso la committente. La negligenza del direttore dei lavori rileva invece sul piano del concorso del fatto colposo del creditore. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese comprensive di quelle del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c.
Nota della Redazione
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