Imposte di soggiorno non riversate: responsabilità del gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 252 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva, nella qualità di agente contabile, è tenuto a presentare i conti giudiziali e a riversare le imposte di soggiorno riscosse per conto del Comune. L’omesso riversamento integra irregolarità del conto e obbliga al pagamento della somma non versata, con rivalutazione monetaria e interessi legali. Quando la condotta inadempiente e non collaborativa dell’agente impedisca una puntuale contabilizzazione, la quantificazione del dovuto può essere effettuata in via analitico-induttiva, sulla base dei dati delle presenze acquisiti agli atti.
Il Fatto
Il gestore di una struttura ricettiva sita nel territorio di un Comune era tenuto, in qualità di agente contabile, a riscuotere e riversare le imposte di soggiorno dovute dagli ospiti della struttura. Per le annualità 2020 e 2021 egli aveva omesso la presentazione dei relativi conti giudiziali, già ordinati dalla Corte.
Attivato il giudizio di resa di conto, il Giudice designato aveva assegnato un termine per il deposito, rimasto inutilmente decorso. Il Comune interessato aveva trasmesso il conto, evidenziando criticità nella compilazione del modello 21 e la mancanza di una dichiarazione annuale sulla riscossione del tributo. Il magistrato istruttore, rilevata la condotta non collaborativa del gestore e l’assenza di memoria difensiva, ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulle criticità e di determinare il mancato riversamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame complessivo della documentazione acquisita e dai calcoli contenuti nella relazione del magistrato istruttore. La ricostruzione del dovuto è di tipo analitico-induttivo, fondata sui dati delle presenze registrati nel portale regionale delle strutture ricettive, dai quali è stato possibile desumere il numero dei pernottamenti imponibili.
La Corte sottolinea che una più puntuale contabilizzazione non è stata possibile a causa della condotta inadempiente e non collaborativa tenuta dall’agente contabile. L’omessa presentazione dei conti giudiziali e la mancata risposta alle intimazioni hanno reso impraticabile ogni diversa verifica. A ciò si aggiunge il mancato deposito di memoria difensiva, che ha lasciato prive di giustificazione le somme non riversate.
Da tali elementi il Collegio desume il mancato riversamento di 1.839,00 euro, pari alle imposte di soggiorno non versate, senza che risulti fornita alcuna valida giustificazione. Ne consegue che non può procedersi al discarico del conto giudiziale.
La Corte, pertanto, dichiara irregolare il conto e condanna il gestore al pagamento in favore del Comune della somma non riversata, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali. Resta ferma la sanzione pecuniaria in favore dello Stato, già irrogata con decreto del Giudice designato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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