L’intimazione di sfratto non prova il contratto di affitto agrario (Cass. civ. Sez. 3 n. 11685 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere ravvisata nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c.. Analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte. L’intimazione di sfratto per morosità non è di per sé idonea ad assumere valore di riconoscimento per facta concludentia dell’esistenza di un contratto di affitto agrario, né il provvedimento che dichiara sanata la morosità è idoneo al giudicato, essendo un provvedimento di estinzione del giudizio per ragioni di rito. È inammissibile il motivo di ricorso che non sia correlato alla motivazione della sentenza impugnata e che ometta di indicare specificamente gli atti su cui si fonda, ai sensi dell’art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c..
Il Fatto
Un coltivatore diretto introduceva un giudizio di accertamento di un contratto verbale di affitto di fondo rustico, stipulato con il proprietario del fondo, sostenendo che quest’ultimo non aveva voluto formalizzare il contratto. Il proprietario, costituendosi, negava l’esistenza del rapporto e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la declaratoria di cessazione del contratto di comodato e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, il proprietario intimava sfratto per morosità, sanata dal coltivatore. Il Tribunale di Ragusa accertava la sussistenza del contratto di affitto di fondo rustico, condannando il proprietario al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i cinque motivi di ricorso e il sesto motivo relativo alle spese, dichiarandoli tutti inammissibili.
Quanto ai primi due motivi, concernenti la violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., la Corte ha rilevato che la censura non si correlava alla motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudice di merito attribuito all’esito del giudizio di sfratto valore di cosa giudicata. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera valutazione delle prove da parte del giudice, che attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, richiamando il principio enunciato da Cass. n. 11892 del 2016 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016. Con riguardo all’art. 2697 c.c., ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, per cui la violazione è configurabile solo in caso di erronea attribuzione dell’onere probatorio, e non già in caso di censura della valutazione delle prove.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione dei requisiti di specificità di cui all’art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente ometteva di indicare specificamente gli atti su cui si fondava la censura e la loro collocazione nel giudizio di legittimità, richiamando il principio di specificità del ricorso per cassazione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto l’illustrazione non conteneva nulla di riconducibile al disposto delle norme richiamate (artt. 345 e 346 c.p.c.), prospettando piuttosto una censura che involgeva la valutazione del merito delle prove, non ammissibile in sede di legittimità.
Quanto al quinto motivo, vertente su un preteso error in procedendo per omessa pronuncia, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., difettando il requisito della decisività della censura, non essendo dato comprendere se sul vizio la corte territoriale dovesse comunque pronunciarsi atteso l’esito dello scrutinio dei motivi precedenti. Il sesto motivo è stato infine giudicato un “non motivo”, postulando un effetto conseguente all’accoglimento dei precedenti motivi. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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