Nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.: il rilievo officioso impone il termine ex art. 101 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 19428 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, la nullità parziale della clausola che riproduce lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, essendo un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio dal giudice. Tuttavia, quando tale rilievo officioso non concerna una questione di mero diritto ma postuli un’attività assertiva e probatoria delle parti, il giudice è tenuto a indicare la questione alle parti e a concedere il termine per il deposito di memorie previsto dall’art. 101 c.p.c., a pena di nullità della decisione. La mancata concessione del termine integra una violazione del principio del contraddittorio che determina la cassazione del provvedimento.
Il Fatto
Un istituto bancario chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società, quale creditore in forza di una fideiussione omnibus prestata dalla società poi fallita a garanzia delle obbligazioni di un’altra società. Il giudice delegato rigettava la domanda e, su opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall., il Tribunale confermava il diniego, ritenendo la fideiussione estinta per decadenza ex art. 1957 c.c. e dichiarando la nullità parziale della clausola contrattuale che derogava alla disciplina codicistica, in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia per violazione della normativa antitrust. La società cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio per non essere stata posta in condizione di controdedurre sul rilievo officioso della nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 101 c.p.c. e del principio del contraddittorio. Ha rilevato come il Tribunale avesse fondato la propria decisione su un profilo di nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per contrarietà alla legge n. 287/1990 e all’art. 101 TFUE, profilo non compiutamente devoluto alla sua cognizione dalle eccezioni della curatela, le quali avevano riguardato la diversa questione della legittimità della deroga ai sensi dell’art. 1418 c.c..
Ricordato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, la nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa restrittiva è deducibile e rilevabile anche d’ufficio in grado di appello, la Corte ha precisato che il rilievo officioso non esonera il giudice dall’obbligo di instaurare il contraddittorio. Il giudice deve indicare alle parti la questione rilevata d’ufficio, assegnando il termine per il deposito di memorie, onde consentire non solo l’attività assertiva ma anche quella probatoria. Ciò in quanto, nel caso di specie, la questione non era di mero diritto, ma comportava l’accertamento di profili fattuali.
La mancata concessione del termine, pur in presenza di una questione rilevabile d’ufficio, ha integrato una nullità del provvedimento per violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al giudice di merito, restando assorbiti i restanti motivi.
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Nota della Redazione
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