Il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 22706 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione deve tradursi in una critica specifica e puntuale della decisione impugnata, indicando le ragioni per cui essa sarebbe errata nel necessario confronto con le argomentazioni che la sorreggono. Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’omessa censura anche di una sola di esse rende definitiva la relativa statuizione e priva di decisività le restanti doglianze.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo rustico conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Vallo della Lucania colui che deteneva il fondo, affermando di essersi determinato a concederlo in fitto e che, nonostante i ripetuti inviti e il concordato prezzo, il detentore non aveva mai voluto sottoscrivere il contratto. Il proprietario proponeva quindi azione di restituzione del fondo.
Il Tribunale respingeva il ricorso. In sede di appello, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame e ordinava il rilascio del fondo al termine dell’annata agraria, condannando il detentore alla rifusione delle spese. Avverso tale sentenza, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli inammissibili. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La corte territoriale aveva accertato che nel ricorso introduttivo del primo grado mai si era fatto riferimento a un contratto di affitto a coltivatore diretto, essendo emersa la volontà di perfezionare un contratto con conduttore non coltivatore diretto.
La Corte d’Appello aveva inoltre valorizzato una dichiarazione manoscritta e sottoscritta dal detentore, il quale aveva riconosciuto di essere occupante precario del fondo e di dover corrispondere al proprietario una indennità. Sulla base di questi elementi, aveva escluso la violazione del divieto di nova in appello, non ravvisando alcuna mutatio libelli, e aveva considerato non contestata la qualità di coltivatore diretto dell’originario resistente, mai eccepita e mai provata.
Quanto alla censura relativa alla forma scritta del contratto di affitto a coltivatore non diretto, richiesta ad substantiam secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6312/2023), la Corte l’ha ritenuta eccentrica rispetto alla motivazione impugnata, che aveva assorbito ogni profilo relativo alla forma, avendo l’attore non soltanto non ammesso, ma decisamente negato la stipula di qualsiasi contratto, anche verbale.
Le plurime e dirimenti statuizioni poste dalla corte di merito a fondamento della decisione non sono state specificamente attinte dalle censure. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’intero ricorso, sia per difetto di specificità delle censure, sia in applicazione del principio per cui, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende definitiva la statuizione e priva di decisività le restanti doglianze (Sezioni Unite n. 7074/2017; Sezioni Unite n. 7931/2013; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 5202/2025; Cass. n. 18403/2023; Cass. n. 18641/2017).
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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